Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-03-2011) 19-07-2011, n. 28819 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza emessa in data 6 febbraio 2006, il GIP del Tribunale di Salerno dichiarava non doversi procedere, ex art. 425 cod. proc. pen. "perchè il fatto non sussiste" nei confronti di G.V. – imputato del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per aver importato in Italia, trasportato, detenuto e venduto, in concorso con altri coimputati giudicati separatamente,quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente tipo hashish che M.I., Ma.Gi., I.A. e Ma.Ma.St. trasferivano materialmente dalla Spagna a Salerno in quantitativi di circa 700/800 grammi per volta; fatti accertati in Salerno il 3 agosto 2002.

Osservava il GIP che erano rimaste prive di riscontri individualizzanti le chiamate in correità risalenti alle dichiarazioni, invero indeterminate e generiche, rese dal collobaratore di giustizia P.A., che aveva riferito agli inquirenti dell’attività illecita di importazione dalla Spagna, di imprecisati quantitativi di hashish effettuata dall’imputato G. V. in concorso con altri ed in particolare con i vettori, indicati nel capo di imputazione che, allo scopo, provvedevano ad ingoiare gli ovuli preconfezionati contenenti hashish del peso di circa 700/800 grammi cadauno o che utilizzavano diverse modalità di trasporto. Nè valenza di riscontro poteva riconoscersi alle dichiarazioni rese de relato da Pu.Ro., ex convivente del P., che da questi aveva appreso le medesime notizie pur avendo ammesso di aver incontrato più volte G.E. in Spagna e di aver riconosciuto in fotografia il correo Ma.Gi., fidanzato della sorella del G. e neppure al fatto dell’avvenuto arresto di quest’ultimo in Spagna perchè colto in possesso di circa 950 gr. di cocaina.

Avverso la sentenza propone appello il Procuratore della Repubblica di Salerno invocando, in riforma, il rinvio a giudizio del G. dinanzi al Tribunale di Salerno, deducendo che le dichiarazioni accusatorie rese da P.A., contrariamente all’infondato assunto del GIP, erano dotate di attendibilità cd. interna ed esterna. Costui, nell’interrogatorio reso al P.M. il 3 dicembre 2003, aveva infatti riferito delle pregresse frequentazioni avute con il G.V. in Spagna, a Fuengirola, durante la sua latitanza ove aveva appreso del trasporto in Italia di quantitativi di hashish ingoiati dai vettori ovvero inseriti in bottiglie di whisky. Le stesse accuse erano state poi ribadite in un successivo interrogatorio reso al P.M. ed avevano poi trovato riscontro in quanto in seguito riferito da Pu.Ro. che, all’epoca dei fatti, si trovava anch’essa in Spagna insieme al P., essendo entrambi ospiti del cugino G.U., padre di V.. Sia il P. che la Pu. – peraltro in veste di testi e non di correi o di indagati in reati connessi – avevano poi riconosciuto il G.V. in fotografia. Ulteriore riscontro dell’attendibilità dei propalanti era emerso dagli accertamenti eseguiti dai Carabinieri a conferma dell’avvenuto arresto di Ma.Gi. in Spagna per detenzione illecita di 950 gr. di cocaina, come dichiarato dal P.. Infine – sottolinea l’appellante – la generale attendibilità soggettiva di costui avrebbe dovuto ritenersi fuori discussione non solo per la valenza autoaccusatoria delle dichiarazioni rese, ma per la spontaneità, il disinteresse personale, la precisione dei dettagli forniti e per la coerenza logica delle motivazioni poste a base della scelta di collaborare, compiuta prima di ogni formale contestazione del fatto omicidiario, oggetto di separato procedimento. Con motivi nuovi d’appello, insiste il Procuratore della Repubblica impugnante nella già formulata richiesta di rinvio a giudizio, previa eventuale rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale onde far luogo all’escussione del teste L.F. che in data 18 aprile 2002, in veste di indagato in altro procedimento, aveva reso ampie e specifiche dichiarazioni auto ed etero – accusatorie, descrivendo con significativi particolari le modalità di partecipazione al traffico di stupefacenti del G.V. e degli altri correi, ad ulteriore riscontro delle prospettazioni accusatorie già formulate.

Gli atti relativi alla proposta impugnazione venivano rimessi a questa Corte, con ordinanza in data 11 ottobre 2010, della Corte d’appello di Salerno, à sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 5, previa qualificazione della stessa come ricorso per cassazione, attesochè, a seguito delle modifiche introdotte all’art. 428 cod. proc. pen. dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, le sentenze pronunziate ex art. 425 cod. proc. pen. erano divenute inappellabili.

Motivi della decisione

Il ricorso, così qualificata la proposta impugnazione, è inammissibile. Il ricorrente – peraltro coerentemente con la peculiare natura del proposto appello quale mezzo di impugnazione finalizzato ad ottenere dal giudice di grado superiore, il riesame nel merito, della decisione impugnata di proscioglimento dell’imputato onde conseguirne il rinvio a giudizio dinanzi al tribunale – ha invero prospettato censure esclusivamente di merito che non possono formare oggetto del sindacato in sede di legittimità perchè propongono in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti.

Come è noto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocchè costantemente, che "l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (recentemente Cass. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997). Più specificamente "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone).

In sostanza il ricorrente, giusta quanto esposto in narrativa (cui, ad evitare tediose quanto inutili ripetizioni, si fa in questa sede, diretto rinvio) prospetta in realtà doglianze concernenti l’apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal GIP e quindi profili di giudizio e di valutazione delle risultanze istruttorie, rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che comunque ha fornito delle determinazioni conclusive formulate, una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche. Il ricorrente si limita invero a sollecitare la rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. Deve infine altresì rilevarsi che tantomeno può dirsi consentito invocare, in sede di legittimità, con motivi nuovi di impugnazione, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ai fini dell’escussione di un testimone, ex art. 603 c.p.p., comma 2, concernendo peraltro l’impugnazione sentenza emessa dal GIP, ex art. 425 cod. proc. pen. ed avendo con la stessa invocato il ricorrente il rinvio a giudizio dell’imputato dinanzi al Tribunale di Salerno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *