Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-03-2011) 19-07-2011, n. 28817

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ricorre per cassazione, tramite il difensore, G.V. avverso la sentenza emessa il 10 giugno 2010 ex art. 444 cod. proc. pen. dal GIP del Tribunale di Foggia, con la quale, concesse le attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulla contestata aggravante ed applicata la riduzione per il rito, era irrogata la pena di mesi DIECI e giorni VENTI di reclusione – pena sospesa e non menzione – giudicato l’imputato responsabile del delitto di cui all’art. 589 c.p., commi 1 e 2 per aver cagionato la morte di F.E. in agro di (OMISSIS), commettendo il fatto per generica imprudenza nella condotta di guida e per specifica inosservanza della normativa in materia di circolazione stradale.

Era altresì disposta la sospensione della patente di guida all’imputato, per la durata di un anno nonchè la condanna dello stesso al pagamento delle spese di custodia dei mezzi.

Con il ricorso il difensore denunzia:

1. l’erronea applicazione dell’art. 222 C.d.S., comma 2 – bis non essendo possibile considerare sentenza di condanna, come richiesto dal comma 1, stesso art., quella emessa à sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.;

2. il difetto e la contraddittorietà della motivazione sia in ordine alla determinazione della durata della sospensione della patente di guida in UN anno e mesi SEI e quindi ben oltre il minimo edittale e senza tener conto delle concesse attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sull’aggravante contestata (tantopiù che il Prefetto di Bari aveva già disposto in via amministrativa la sospensione della patente di guida al G., per mesi SEI) sia quanto all’omessa applicazione, in via subordinata, dell’art. 222 C.d.S., comma 2 che avrebbe comportato un’ulteriore riduzione del suddetto periodo, oltre quella applicata per il rito;

3. il difetto di motivazione e l’inosservanza dell’art. 445 cod. proc. pen., avendo il Primo Giudice fatto luogo alla condanna dell’imputato al pagamento delle spese di custodia dei mezzi quando invece, in caso di applicazione di pena detentiva inferiore ai due anni, nessuna pena accessoria o condanna al pagamento di spese del procedimento risulta prevista.

Conclusivamente insta il ricorrente per l’annullamento della impugnata sentenza, in subordine, con rinvio al Tribunale di Foggia.

Con requisitoria scritta in atti, il Procuratore Generale ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza limitatamente alla fissazione della durata della sospensione della patente di guida e per il rigetto nel resto.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve esser, per quanto di ragione, respinto, con il conseguente onere del pagamento delle spese a carico del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen..

Preliminarmente osserva la Corte che, nel presente procedimento camerale cd. non partecipato, disciplinato dall’art. 611 cod. proc. pen. non ha alcun rilievo nè può trovare accoglimento la richiesta di rinvio avanzata dal difensore dell’imputato (e trasmessa alla cancelleria a mezzo fax) a motivo della dichiarata adesione dello stesso all’astensione dalle udienze proclamata, per la data odierna, dalle rappresentanze dell’avvocatura, non avendo evidentemente luogo la trattazione del procedimento "in udienza".

Ciò detto, deve rilevarsi, quanto alla prima censura dedotta, che essendo la sospensione della patente di guida una sanzione amministrativa accessoria – e non un pena accessoria – non sussiste alcuna incompatibilità a sensi dell’art. 445 cod. proc. pen., come sostenuto dal Procuratore Generale alla stregua di consolidata e prevalente giurisprudenza di legittimità, acche la stessa venga applicata dal giudice penale con la sentenza cd. di patteggiamento una volta accertato il reato al quale consegue ex lege, pur non rientrando la stessa nelle "pattuizioni" intervenute tra le parti.

Nè appare sussistere il vizio di omessa motivazione denunziato con il secondo motivo di ricorso giacchè il Primo Giudice, facendo luogo all’irrogazione della sospensione della patente di guida per la durata di UN anno, applicata la riduzione di un terzo per il rito, a norma dell’art. 222 C.d.S., comma 2 bis, sul periodo – base stabilito in UN anno e mesi SEI ha di fatto calcolato detta durata in ragione del minimo (come tale non suscettibile di ulteriore riduzione) cosiccome ha fissato, nel minimo invalicabile, di UN anno e mesi QUATTRO, una volta applicata la massima riduzione di un terzo per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche,la pena minima edittale di cui all’art. 589 c.p., comma 2. Nè, attesa l’autonomia delle statuizioni dell’Autorità giudiziaria rispetto a quelle dell’Autorità amministrativa, del tutto irrilevante risulta l’applicazione disposta da quest’ultima della suddetta sanzione amministrativa accessoria.

E’ peraltro fuor di dubbio la coerenza sostanziale (implicitamente desumibile dalla motivazione della stessa sentenza) cui ha fatto appello il Primo Giudice nell’uso del potere discrezionale riservatogli dalla legge ai fini della determinazione sia della pena principale che della sanzione amministrativa accessoria, specularmente "attestata" su di una durata – base parametrata sul minimo edittale; donde peraltro il difetto di interesse per il ricorrente al proposto motivo di ricorso.

La terza censura va giudicata manifestamente infondata. Con numerose e condivisibili pronunzie (cfr. ex multis: Cass. pen. sez. 1 n. 10687 del 2007) si è statuito che sull’imputato, anche se abbia patteggiato la pena, grava l’onere del pagamento delle spese per la custodia dei beni sequestrati, non rientrando tali spese tra quelle per le quali è sancito il divieto di condanna ex art. 445 c.p.p., comma 1. Al G. invero risale comunque la responsabilità dell’incidente nel quale ha trovato la morte la trasportata del veicolo da lui stesso tamponato tant’è vero che l’imputato medesimo aveva acceduto al patteggiamento della pena relativa al commesso delitto di omicidio colposo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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