Cons. Stato Sez. IV, Sent., 26-07-2011, n. 4456 Silenzio rifiuto _ silenzio assenso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sentenza impugnata dal Comune dell’Aquila ha accolto il ricorso dell’odierno intimato ritenendo configurato ed illegittimo il silenzio rifiuto da quest’ultimo impugnato, relativo ad istanza di riqualificazione urbanistica di terreni di sua proprietà, una volta scaduti i vincoli espropriativi sui medesimi imposti.

I primi giudici hanno interpretato le disposizioni dell’art. 44 della legge reg. 3.3.1999, n. 11, che stabilisce la procedura di riferimento per la rinormazione delle zone bianche in Abruzzo, contemplando un termine di 45 giorni entro il quale il Comune, a seguito di istanza dell’interessato, deve avviare il procedimento di riclassificazione nonché un termine complessivo di un anno entro il quale concludere il procedimento con la variante relativa all’area considerata, nel senso che il decorso di 45 giorni dalla diffida, nella specie riscontrato, senza che sia stato comunicato l’avvio del procedimento, configura violazione dell’obbligo di provvedere e, conseguentemente ritenuto sussistere il presupposto e la fondatezza del proposto ricorso avverso silenzio, mirato a compulsare i poteri provvedimentali dell’autorità adita e rimasta inerte.

Il Comune dell’Aquila chiede la riforma della sentenza, che reputa ingiusta ed errata, anche alla luce dell’orientamento recentemente espresso da questa Sezione su questione identica con la sentenza n. 5451/2010.

Resiste parte appellata.

La causa è stata posta in decisione alla camera di consiglio del 12.4.2011.

L’appello risulta fondato, non potendosi condividere l’avviso dei primi giudici in ordine alla esperibilità dell’azione giudiziaria sul silenzio a fronte di una inerzia dell’amministrazione comunale nel dare riscontro procedimentale alla richiesta del privato.

Il termine per la conclusione del procedimento di definizione delle aree per le quali sono scaduti i vincoli urbanistici ai sensi dell’art. 2 della legge n. 1187/1968, promosso su iniziativa dei proprietari interessati, è stabilito nella Regione Abruzzo, con carattere perentorio, in un anno dalla diffida e soltanto lo spirare di tale termine integra violazione dell’obbligo di provvedere e rende ammissibile il ricorso all’azione sul silenzio ai sensi (al tempo) dell’art. 21 bis legge n. 1034/71.

La previsione di un termine di 45 giorni per comunicare l’avvio del procedimento ha una portata formale e non sostanziale ed appare introduttiva di un adempimento di carattere meramente infraprocedimentale, che non rileva, quindi, nella specie, ai fini della chiesta declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla amministrazione comunale.

Si concorda, quindi, con l’orientamento recentemente espresso da questa Sezione con la sentenza n. 5451/2010, cui si rinvia per maggiore approfondimento.

Risultando il ricorso di primo grado notificato prima del decorso dell’anno dalla diffida stragiudiziale a normare urbanisticamente le aree già gravate dai vincoli scaduti, l’appello del Comune, che ne evidenzia l’inammissibilità, va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata, stante l’insussistenza di un presupposto processuale richiesto per la proposizione dell’azione (onde non rileva la circostanza che, nelle more del giudizio, il termine annuale sia maturato).

Si ravvisano, in considerazione della componente interpretativa della controversia e del carattere recente del precedente richiamato, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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