Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-03-2011) 19-07-2011, n. 28815 Omicidio colposo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Ricorre a questa Corte il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze avverso la sentenza emessa il 27 maggio 2009 dal Gup del Tribunale di Prato che ha applicato a P.L., ex art. 444 c.p.p., la pena (sospesa) di otto mesi di reclusione, in quanto responsabile del delitto di cui all’art. 589 c.p., comma 2, per avere cagionato la morte, trovandosi alla guida di una macchina operatrice semovente, di B.M. in conseguenza di un incidente stradale da lui stesso provocato.

Deduce il ricorrente violazione di legge, per avere il giudice omesso di applicare al P. la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ai sensi dell’art. 222 C.d.S..

2 – Il ricorso è fondato.

In realtà, l’obbligo per il giudice di applicare detta sanzione discende dall’art. 222 C.d.S., il quale prevede che, qualora dalla violazione di una norma dello stesso codice derivino danni alle persone, il giudice deve disporre la sospensione della patente di guida del responsabile del sinistro, nei termini specificati sub comma 2 dello stesso articolo.

L’applicazione di tale sanzione, peraltro, non può ritenersi esclusa allorchè, come nel caso di specie, il procedimento penale sia stato definito con il ricorso all’istituto dell’applicazione della pena a richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p., nè allorquando, nella concreta articolazione del patteggiamento, le parti abbiano omesso di indicare l’applicazione della sanzione. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, invero, detta applicazione consegue di diritto anche alla sentenza di patteggiamento, ove anche le parti non vi abbiano fatto riferimento nell’accordo. Tale sentenza, in realtà, seppur si sostanzi nell’applicazione della pena senza giudizio, postula tuttavia un accertamento cui si riconnette la compatibilita dell’applicazione di sanzioni di carattere specifico previste da leggi speciali, come quella indicata nell’art. 222 C.d.S.. Esse, peraltro, stante la loro natura amministrativa, non richiedono un giudizio di responsabilità penale, ma conseguono di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell’accordo.

In altri termini, l’applicazione della predetta sanzione costituisce atto dovuto, e dunque sottratto alla disponibilità delle parti.

La sentenza impugnata, quindi, deve essere, sul punto, annullata con rinvio al Tribunale di Prato perchè provveda all’applicazione della sanzione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Prato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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