Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-03-2011) 19-07-2011, n. 28814

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ricorre per cassazione R.C. avverso l’ordinanza emessa in data 22 gennaio 2010 dalla Corte d’appello di FIRENZE, con la quale veniva respinta l’istanza dallo stesso proposta al fine di conseguire un’equa riparazione per l’ingiusta detenzione subita in carcere, dal 14 al 17 giugno 2004 ed agli arresti domiciliari, dal 18 giugno fino al 28 ottobre 2004 quale indagato del delitto di cui all’art. 416 cod. pen.: imputazione poi modificata, ai fini del giudizio, in quella di cui all’art. 270 – bis cod. pen. in relazione alla contestata appartenenza alle C.O.R. (Cellule di Offensiva Rivoluzionaria) organizzazione avente finalità terroristiche ed eversive: reato dal quale il R. era stato definitivamente assolto in sede di appello dalla Corte d’assise d’appello di Firenze per non aver commesso il fatto, con sentenza in data 11 maggio 2007.

Ha ritenuto la Corte d’appello ostativa al riconoscimento della domanda, la condotta gravemente colposa risalente all’istante in qualità di esponente di spicco del circolo anarchico "Il Silvestre".

A seguito di perquisizione domiciliare eseguita nella casa, sita in località (OMISSIS), ove, oltre all’indagato, dimoravano stabilmente, con il suo consenso, altri soggetti, fu rinvenuto, in particolare nella stanza dallo stesso R. occupata, un manifesto riportante la dicitura: "B.R. Nulla è finito", inneggiante al brigatista rosso G.M. nonchè, all’interno di uno zaino trovato nelle parti comuni dell’abitazione, un documento intestato: "Cellule di Offensiva Rivoluzionaria" recante il logo costituito da stella bianca a cinque punte, iscritto in un cerchio con sfondo nero, avente titolo: "primo documento chiarificatore" a firma della cellula " G.M., Cellula toscana"; documento inviato ad Agnano, non prodotto o concepito dagli imputati.

Pur non integrando la mera detenzione di detto materiale, la prova della penale responsabilità del R. in ordine al reato contestato, come sostenuto dalla sentenza di assoluzione, lo stessa circostanza, ad avviso della Corte distrettuale decidente, ha costituito invece rilevante profilo di colpa grave,essendo del tutto legittimo per gli inquirenti desumere, anche se erroneamente, una indubbia contiguità tra l’appartenenza del R. al circolo anarchico e l’ispirazione comunista delle C.O.R. attesochè il R. stesso, con grave imprudenza, aveva omesso di escludere dalla propria abitazione soggetti inclini a simpatizzare ed a condividere le finalità e le metodiche del terrorismo e la lotta armata. Avevano inoltre concorso ad ingenerare l’errore – come pure ha rilevato dalla Corte d’appello di Firenze – i precedenti penali del R. per danneggiamento seguito da incendio nonchè per reati in materia di armi, quali condotte precedenti all’episodio che ne aveva determinato l’arresto.

Con il proposto ricorso, il difensore lamenta l’illogicità e contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata, invocandone l’annullamento con rinvio, deducendo:

– la Corte d’appello di Firenze, in palese contraddizione con la motivazione della sentenza di assoluzione, avrebbe erroneamente affermato che il R. deteneva materiale delle Brigate Rosse, laddove non era invece possibile definire l’abitazione di (OMISSIS) come rifugio o base logistica di un’associazione sovversiva, tantopiù che il R., fin dall’interrogatorio reso al GIP, si era dichiarato del tutto estraneo ai fatti, essendo redattore del giornale "Terra Selvaggia" del quale "Il Silvestre" rappresentava l’indirizzo;

– la detenzione del volantino inneggiante al terrorista G. M. o di altro materiale propagandistico non avrebbe in ogni caso potuto indurre negli inquirenti la falsa rappresentazione del coinvolgimento del R. in fatti delittuosi, trattandosi di volantino inviato a varie redazioni di giornali, di guisa che dette condotte non avrebbero potuto esser poste a fondamento della misura cautelare;

– non avrebbero potuto ritenersi ostativi all’accoglimento della domanda, i precedenti penali ed il modus vivendi dell’interessato, non trattandosi di circostanze idonee a determinare l’errore nell’applicazione della misura cautelare, tanto più a fronte di un contegno attivo e trasparente tenuto dall’istante all’epoca dei fatti, rilevando semmai gli stessi esclusivamente ai fini della "taxatio".

Con requisitoria scritta in atti, il Procuratore Generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto proposto per motivi del tutto generici e siccome fondato sulle motivazioni della sentenza di assoluzione.

Motivi della decisione

Il ricorso non merita accoglimento.

Contrariamente agli assunti del difensore,l’ordinanza impugnata è del tutto immune dal denunziato vizio motivazionale.

La Corte distrettuale si è correttamente attenuta,nell’esame critico e nella valutazione selettiva degli elementi utilizzati per giungere alla pronunzia di rigetto dell’istanza, ai principi fissati in subiecta materia dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 13 dicembre 1995, Sarnataro (citata in motivazione) secondo cui l’approccio valutativo al quale il giudice dell’equa riparazione deve sottoporre il medesimo materiale deve atteggiarsi in modo del tutto differente rispetto a quello che deve seguire il giudice della cognizione al fine di stabilire se determinate condotte costituiscano o meno reato. Il Giudice della riparazione è invece tenuto a verificare – con valutazione ex ante – se le stesse hanno rivestito un ruolo condizionante agli effetti della produzione dell’evento dannoso ovverosia dell’emissione e dell’eventuale mantenimento del provvedimento restrittivo della libertà personale.

Orbene, la Corte d’appello di Firenze, dando atto specificamente degli elementi di prova emersi dalla perquisizione eseguita,nel corso della fase delle indagini preliminari, all’interno dell’abitazione, sita in località (OMISSIS), nella disponibilità del R. (come già analiticamente esposto in narrativa, alla quale per brevità si rinvia) ha sottolineato, con argomentazioni congrue e condivisibili, la connotazione gravemente colposa delle descritte condotte attive ed omissive, risalenti al R.. Questi aveva, con macroscopica negligenza e leggerezza, trascurato di distinguere e differenziare nettamente l’attività del circolo anarchico (che avrebbe invece rivestito, secondo il ricorrente, natura sostanzialmente culturale, operando peraltro precipuamente, nell’ambito dell’informazione e dell’approfondimento giornalistico) dagli ambienti "contigui o simpatizzanti con il terrorismo e con la lotta armata" invece connotati dalle finalità proprie delle organizzazioni eversive e terroristiche, a nulla rilevando la denominazione delle stesse o la provenienza del materiale propagandistico sequestrato dall’una piuttosto che dall’altra. Il R., pur avendone titolo, aveva omesso di escludere dalla propria abitazione, siffatti soggetti. Nè può sfuggire che la valenza apologetica di talune azioni terroristiche (compiute all’epoca dei fatti) desumibile dal contenuto del materiale documentale rinvenuto e sequestrato nell’abitazione nella disponibilità del R., nel quale peraltro si faceva appello, nell’ambito della lotta armata, "all’auspicata unione delle forze comuniste, anarchiche ed antimperialiste" era ex se idonea a fuorviare gli inquirenti, attesa la contiguità ideologica e la compatibilità delle scelte politiche di fondo,anche sul piano storico, esistente tra il "sentire" anarchico (condivise e fatte proprie dal R.) e quello comunista ed antimperialista.

Era quindi del tutto prevedibile che dal rinvenimento di siffatto materiale, nelle riferite circostanze fattuali, scaturisse l’individuazione di gravi indizi di colpevolezza a carico del R. (al quale risaliva la disponibilità dell’abitazione ed il correlativo jus excludendi alios) ai fini dell’adozione e del mantenimento della misura cautelare: effetto peraltro pacificamente evitabile ove il R. avesse adottato minime precauzioni improntate a dissociare ed a distinguere preventivamente,la propria dall’altrui posizione, tanto più che le finalità illecite, dirette all’esecuzione di azioni violente, che connotavano l’attività delle C.O.R. (Cellule di Offensiva Rivoluzionaria) – alle quali anche il R. era sospettato di appartenere – erano state confermate dal giudice della cognizione. Ed è ovvio – giova infine sottolinearlo – che anche i precedenti penali per reati in materia di armi, nell’ottica di una valutazione anche di condotte pregresse, possono aver obiettivamente indotto l’Autorità inquirente alla formazione di un erroneo convincimento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a carico del R., in presenza di rilevanti esigenze cautelari, da tutelare con l’adozione delle idonee misure previste dalla legge.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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