T.A.R. Abruzzo L’Aquila Sez. I, Sent., 26-07-2011, n. 397 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe individuato, integrato da successivi motivi aggiunti, A.M. ha impugnato il permesso di costruire n.208 del 14 luglio 2005 rilasciato dal Dirigente del Settore territorio del Comune di L’Aquila in favore dei controinteressati sopra indicati in epigrafe, per l’esecuzione di lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato per civile abitazione in territorio di Coppito (L’Aquila), in catasto al fol. N.60, part. 4360 (ex partt. 686 e 826), ricompresa nel vigente P.R.G. (art. 46 N.T.A.) in "zona residenziale di ristrutturazione delle frazioni (zona A ai sensi del D.M. 2.4.68)".

Esponeva il ricorrente che il fabbricato oggetto della pretesa "ristrutturazione" era in realtà un piccolo fabbricato realizzato abusivamente nel 1971, composto di tre piccoli vani ed un accessorio per una superficie complessiva di 62,81 metri quadrati ed una volumetria di 260 metri cubi, oggetto di permesso in sanatoria n.4224 del 13 luglio 2005; il manufatto risultava ubicato all’estremo margine est dell’area di mq. 1051 nel territorio di Coppito (L’Aquila) meglio sopra individuata; in pari data, G., D., O., G. e L.P. trasferivano la piena proprietà dell’area in questione alla soc. Sunshine s.r.l.; il 14 luglio successivo, il Comune di L’Aquila rilasciava ai controinteressati il permesso di costruire impugnato, così autorizzando la costruzione di un edificio di 3.134,78 metri cubi per un totale di 16 appartamenti e di oltre 1000 metri quadrati di superficie.

Da qui il ricorso che deduce:

1) Violazione di legge: violazione dell’art. 11 D.P.R. 6.6.2001, n.380: il permesso di costruire n.208 del 14 luglio 2005 non poteva essere rilasciato ai controinteressati che, alla data del rilascio, non erano più proprietari dell’area interessata alla costruzione;

2) Eccesso di potere: difetto di istruttoria, travisamento, difetto di motivazione, sviamento – violazione di legge: violazione art. 31 L. 28.2.1985, n.47 e succ. modif.: ai sensi dell’art. 46 delle N.T.A. del vigente P.R.G., nelle zone di ristrutturazione delle frazioni, i lotti liberi sono inedificabili; il permesso a costruire rilasciato sarebbe, dunque, macroscopicamente illegittimo poiché la presenza del manufatto condonato, di soli 62 metri quadrati, all’estremo margine di un fondo esteso 1050 metri quadrati, non avrebbe mai potuto rendere "non libero" e quindi edificabile il fondo in questione; in ogni caso, la sanatoria rilasciata ai sensi dell’art. 31 della l. n.47/85 non avrebbe mai potuto comportare, oltre all’asservimento dell’area di sedime, anche quello del terreno posto a margine del manufatto condonato, posto che quel tipo di sanatoria ha il solo effetto di conservare l’opera costruita abusivamente senza comportare alcuna variazione della destinazione urbanistica del terreno ad essa adiacente né una modifica della disciplina urbanistica in vigore;

3) Violazione di legge. Violazione art. 46 N.T.A. del P.R.G., come modificato all’art. 3 D.P.R. 6.6.2001, n.380 e succ. modif. (T.U. Edilizia): l’area interessata dalla costruzione ricade nella zona residenziale di ristrutturazione delle Frazioni disciplinata dall’art. 46 delle N.T.A., ove è consentita soltanto la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente attraverso interventi di risanamento con premio di cubatura o attraverso interventi di demolizione e ricostruzione; la ristrutturazione tuttavia consente soltanto la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma preesistenti ex art. 3 primo comma lett. d) ultima parte D.P.R. 380/2001, che prevale rispetto al 2° comma dell’art. 46 delle NTA, secondo cui si applicherebbe un indice di fabbricabilità fondiaria di 3 mc/mq; il Comune di L’Aquila non poteva quindi autorizzare la costruzione del manufatto con la superficie e volumetria di cui al permesso di costruire impugnato.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso.

Spiegava intervento ad opponendum la società Sunshine, avente causa dei controinteressati.

Con atto per motivi aggiunti il ricorrente impugnava altresì la voltura in favore della società Sunshine del 12.9.2005, la DIA Variante in coso d’opera del 1.10.2005, la DIA Variante in corso d’opera del 21.1.2005, la DIA Variante in corso d’opera del 31.1.2007, come atti collegati e susseguenti al permesso di costruire impugnato.

Le parti depositavano memorie illustrative e documentazione anche all’esito delle ordinanze istruttorie nn.81/2010, 96/2010 e 57/2011.

All’esito della pubblica udienza dell’8 giugno 2011, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

Motivi della decisione

I. Il ricorrente impugna il permesso di costruire meglio in epigrafe individuato e le successive sue volture e varianti, con le quali è stata autorizzata la realizzazione di un fabbricato secondo un indice di fabbricabilità fondiaria di 3mc/mq non applicabile nel lotto in questione, da qualificarsi al contrario inedificabile giacché libero, non dovendosi considerare un manufatto abusivo, poi sanato, di soli 63 mq su un lotto complessivo di mq. 1050.

I.1) Deduce in proposito il ricorrente che "con il pretesto della sanatoria (ex art. 31 L. n.47/98) di un manufatto abusivo che ne occupava a margine 63 mq…si è voluto considerare non libero un lotto di 1050 mq (part.4360 ex 686 e 826), per renderlo, così, edificabile secondo l’indice di fabbricabilità fondiaria di 3 mc/mq previsto per tutt’altro scopo dall’art 46 N.T.A. del P.R.G." (cfr. memoria per udienza di discussione del 30 giugno 2010).

Che proprio questo sia in effetti avvenuto, è chiaro alla stregua della relazione tecnica allegata al progetto di demolizione e ricostruzione presentato dai fratelli P. (in produzione di parte ricorrente depositata in data 3 gennaio 2011), secondo cui a fronte di una superficie di mq, 1051,08 (la superficie complessiva del lotto) è previsto un volume massimo di 3132,41 mc.

II. Preliminarmente va sgomberato il campo dalla fuorviante intestazione del provvedimento impugnato che risulta emanato in favore dei signori P. G., D., O., C. e L., laddove il ricorso è stato notificato anziché a "C." a "G." P., il che ha indotto l’interventrice società Sunshine ad inferire l’improcedibilità del ricorso per carenza di necessario contraddittorio, non essendo stato il ricorso notificato a tutti gli (apparenti) intestatari del provvedimento gravato.

II.1) Dalla istruttoria sul punto espressamente disposta è emerso che tutti gli atti progettuali e relative richieste risultano a nome di G., D., O., L. e appunto "G." P. (cfr. produzione di parte ricorrente in data 3 gennaio 2011), tutti autoqualificatisi "fratelli e comproprietari e, in effetti, danti causa della società interventrice (cfr. doc. n.5 in produzione di parte ricorrente del 26 ottobre 2005).

In nessuno degli atti istruttori risulta invece al contrario il nome "C." P., che compare inopinatamente solo nel provvedimento impugnato.

Si tratta con evidenza di un mero errore materiale, dovendo identificarsi il controinteressato sostanziale proprio in G. P. ritualmente evocato in giudizio.

L’eccezione di improcedibilità, dunque, non ha alcun pregio.

III. Ancora in via preliminare, occorre disattendere anche l’ulteriore eccezione di inammissiibilità e/o irricevibilità dei motivi aggiunti, sul rilievo che quelli successivamente impugnati sarebbero atti autonomi, distinti e separati rispetto al provvedimento impugnato e addirittura modificativi di quest’ultimo, non impugnati nei termini dal ricorrente, e dunque, allo stato, "incontestabili".

III.1) Osserva sul punto il Collegio che il ricorrente ha avuto (in difetto di prova contraria non assunta né allegata in atti) notizia di detti provvedimento solo nel corso del giudizio e rispetto a tale epoca la notifica dei motivi aggiunti si appalesa del tutto tempestiva.

III.2) Quanto all’asserita autonomia di detti atti, osserva il Collegio che i motivi di censura svolti con riferimento all’originario permesso di costruire non sembrano in alcun modo superati dai successivi atti impugnati (ovvero di tanto non ha fornito prova l’interventore), tanto da rendere inutile l’originaria impugnativa, che pertanto resta ammissibile anche con riferimento agli atti sopravvenuti.

III.3) Né rileva la circostanza, dedotta da parte interventrice, che "attualmente l’edificio realizzato, composto di ben 22 appartamenti, è risultato agibile a seguito del sisma e vi abitano ben 22 famiglie", posto che il giudizio si instaura e prosegue nei confronti delle parti originarie, senza che il mutamento in corso di causa della titolarità sostanziale delle situazioni soggettive, dal lato attivo o passivo, incida sulla legittimazione processuale (ex art. 111 c.p.c.).

IV. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato sul rilievo che, al momento del rilascio del permesso di costruire, i controinteressati destinatari dell’atto abilitativo non erano più proprietari dell’area interessata dall’intervento per averla ceduta con atto notarile, il giorno precedente il rilascio del permesso gravato, alla società interventrice.

IV.1) Osserva il Collegio che la sostanziale coincidenza temporale tra rilascio della concessione e trasferimento della proprietà esclude che tale circostanza possa incidere sulla legittimità formale del titolo, non potendo imputarsi al Comune, stante la brevità temporale sopra evidenziata, l’omessa conoscenza dell’effettiva titolarità dell’area.

Il primo motivo pertanto infondato.

IV.2) In ogni caso, l’intervenuta voltura in favore della Sunshine, impugnata dal ricorrente con i motivi aggiunti, anche dal punto di vista sostanziale riconduce la lite tra le parti realmente interessate alla questione.

V. Il secondo motivo si incentra sull’interpretazione da dare all’art. 46 delle NTA del Comune di L’Aquila.

V.1) Il richiamato art. 46 delle N.T.A., titolato "Zona residenziale di ristrutturazione delle frazioni (zona A ai sensi del D.M. 2.4.1968)" prescrive, al comma 2, che "i lotti liberi sono inedificabili"; che "per gli interventi di risanamento, rammodernamento e adeguamento degli edifici esistenti alle esigenze elementari dell’abitazione, è consentito un premio di cubatura da utilizzarsi "una tantum" in ragione dei parametri seguenti: – 35% del volume esistente per edifici con volumetria interiore a 600 mc. – 30% per edifici con volumetria da 2500 mc in su. Per valori intermedi si opera per interpolazione lineare…."per interventi di demolizione e ricostruzione, in tale zona il Piano si attua per intervento edilizio diretto, applicando i seguenti parametri: Indice di fabbricabilità fondiaria = If = 3 mc/mq".

Secondo l’interpretazione propugnata dalla difesa di parte interventrice (e sposata dal Comune in sede di rilascio del permesso di costruire) l’articolato in esame farebbe riferimento a due distinte situazioni: i lotti liberi, "per i quali non è consentita alcuna forma di edificabilità", e la fattispecie contenuta nel 3° comma, che riguarderebbe i "lotti con edifici esistenti", in cui sarebbe possibile effettuare interventi di demolizione e ricostruzione con un indice di fabbricabilità pari a 3 mc/mq".

In sostanza, secondo tale interpretazione, l’esistenza di un qualsiasi manufatto sul lotto abiliterebbe ad una nuova edificazione, previa demolizione delle preesistenze; fino a concorrenza dell’indice di fabbricabilità di 3 mc/mq.

Non si tratterebbe dunque più di una ristrutturazione ma proprio in effetti di nuove costruzioni.

V.2) Ritiene al contrario il Collegio che, sia sul piano letterale che sul piano logicosistematico, lo stesso art. 46 delle NTA escluda siffatta interpretazione.

Invero, le disposizioni sopra richiamate fanno riferimento esplicito alla "ristrutturazione", nozione che ex se esclude l’ulteriore addensamento edilizio nelle zone (frazioni) in cui essa è consentita (e non a caso assimilate alle zone A del D.M. 2.4.1968, ossia alle zona in cui sono ammesse esclusivamente operazioni di risanamento e trasformazioni conservative o meramente ricostruttive sul patrimonio edilizio preesistente (ex art. 7 D.M. 2.4.1968) e comunque nei limiti attualmente previsti dall’art. 3 del D.P.R. 380/2001 (ricostruzione con medesima volumetria e sagoma delle preesistenze edilizie).

Anche solo alla stregua dell’art. 46 in esame, la demolizione e ricostruzione di un qualunque edificio, non avrebbe giammai potuto consentirne l’ampliamento, che ontologicamente si assimila piuttosto alle "nuove costruzioni" (cfr. anche in termini TAR Abruzzo – L’Aquila, 1341/2004: "..non può essere definito, secondo un costante e univoco indirizzo giurisprudenziale, intervento di demolizione e ricostruzione quello che prevede l’abbattimento di un fabbricato di volumetria di circa 1.600 mc, e la successiva ricostruzione di altri fabbricato di mc. 6.397,7…"), fino al raggiungimento degli indici indicati.

V.3) L’interpretazione seguita invece nel rilascio del permesso di costruire impugnato si pone in insanabile contrasto con la ratio stesso dell’art. 46 in esame, che al massimo si limita ad accordare un "premio di cubatura" consentendo un ampliamento, unicamente finalizzato "al perseguimento delle esigenze elementari dell’abitazione".

V.4) Ma la questione posta dal presente ricorso è piuttosto incentrata sulla stessa qualificazione giuridica del lotto oggetto della costruzione e in particolare se la previsione di "inedificabilità" contenuta nel comma 2 dell’art. 46 in questione possa applicarsi ad un lotto solo in minima parte occupato da una costruzione abusiva condonata.

Orbene, se, per un verso, la locuzione "lotto libero" fa intuitivamente pensare ad un lotto "non interessato da costruzioni", ritiene il Collegio che a tale definizione debba invece darsi senso giuridico; dal che per "lotto libero" deve piuttosto intendersi lotto "giuridicamente non impegnato da costruzioni costituenti per il titolare posizione di vantaggio sfruttabile pro futuro".

V.5) L’intervenuto condono del piccolo fabbricato, ad avviso del Collegio, non può pertanto modificare la natura giuridica (libera) dell’intero lotto, ma al più consentire il risanamento, rammodernamento e adeguamento dell’edificio esistente fino a concorrenza "una tantum" del premio di cubatura previsto nel terzo comma dell’art. 46 in esame.

Tanto sulla base di consolidata giurisprudenza che ha in proposito condivisibilmente ritenuto che "il condono edilizio previsto dall’art 31 L. 28 febbraio 1985 n.47 non comporta alcuna variazione delle destinazione urbanistica del terreno sul quale insiste l’edificio condonato e nemmeno può ritenersi mutata la relativa normativa urbanistica; pertanto esso non dà alcun titolo per ulteriori interventi edilizi sull’edificio condonato che non siano conformi alle prescrizioni e norme urbanistiche (cfr. Cons. di Stato, sez.V, 2.10.2008, n.5175); inoltre, "il rilascio della sanatoria edilizia ai sensi degli artt 31 e segg. della legge n.47/85 se da una lato rende legittimo l’edificio che era, strutturalmente e funzionalmente, abusivo, dall’altro non conferisce nessun ulteriore automatico beneficio o vantaggio, attuale o potenziale e in particolare non può essere automaticamente variata la destinazione urbanistica del terreno dove insiste l’edificio condonato e nemmeno può ritenersi mutata la relativa normativa urbanistica (cfr. Cons. di Stato, Sez.V, 1.10.2002, n.5117; Cass., ex pluris, nn.1599/1988 e 10121/1994).

V.6) Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, deve pertanto concludersi che il lotto in questione non può essere stato reso edificabile per effetto del condono e non può consentire al proprietario dell’edificio condonato di utilizzare le preesistenze edilizie sanate per ulteriori vantaggi edilizi.

VI. Le considerazioni che precedono consentono di ritenere fondato il ricorso che va pertanto accolto con l’annullamento del permesso di costruire originariamente impugnato e degli atti impugnati per motivi aggiunti, che del permesso di costruire costituiscono varianti modificative non incidenti sulla questione trattata.

VII. Considerata la risalenza del ricorso le spese possono compensarsi integralmente inter partes sussistendo giuste ragioni, con espressa declaratoria di irripetibilità del contributo unificato versato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo – L’AQUILA,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e i motivi aggiunti proposti e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Spese compensate e contributo irripetibile.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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