T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 26-07-2011, n. 634 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che parte ricorrente chiede l’ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale recante il nr. 691/09, passata in cosa giudicata per mancata impugnazione a seguito della sua notifica avvenuta in data 5.11.2009 con formula esecutiva, con la quale l’Amministrazine resistente è stata condannata al riesame della graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi ERP pubblicata il 06.12.2007 – 05.01.2008, secondo quanto prescritto in parte motiva, nonché alla refusione delle spese di giudizio liquidata in Euro 1.500,00, oltre IVA, CPA ed importo delle notifiche e del contributo unificato;

Ritenuto che il ricorso per l’esecuzione del giudicato è stato notificato il 25 ottobre 2010 alla Commissione Alloggi di Locri;

Ritenuto che quest’ultima ha provveduto a depositare in giudizio una nota dalla quale risulta che la graduatoria è stata riconsiderata e pubblicata il 7.12.2010, dandone notizia al procuratore di parte ricorrente in data 14 successivo;

Ritenuto che non risultano corrisposte le spese di lite, così come risultanti dalla condanna contenuta nella sentenza passata in cosa giudicata;

Ritenuto pertanto doversi accogliere l’odierno gravame limitatamente all’esecuzione della sentenza in giudicato nella parte in cui con essa si condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite e, nei suddetti limiti, doversi ordinare all’Amministrazione resistente di corrispondere quanto dovuto a parte ricorrente entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla notificazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte, con l’espresso avviso che, in difetto, provvederà in luogo dell’Amministrazione intimata il Commissario ad acta che sin d’ora si nomina nella persona di un funzionario di Prefettura, in possesso della necessaria qualifica ed esperienza, da designarsi a cura del sig. Prefetto di Reggio Calabria con atto formale entro otto giorni dal ricevimento della presente sentenza che gli sarà comunicata dalla Segreteria giurisdizionale. Il Commissario, decorso infruttuosamente il predetto termine, si insedierà e provvederà in luogo dell’Amministrazione inadempiente con oneri a carico di quest’ultima entro il successivo termine di giorni 90 (novanta).

Ritenuto opportuno evidenziare quanto segue:

a) – Per giurisprudenza assolutamente pacifica, (Cfr. Cons. Stato A.P. 9 marzo 1973, n. 1; idem, A.P. 14 luglio 1978, n. 23; idem, VI, 9 giugno 1986, n. 412; idem, V, 27 settembre 1990, n. 702; idem, V, 5 maggio 1993, n. 543; C.G.A. 25 febbraio 1981, n. 1; Tar Salerno, 19 febbraio 1982, n. 76; Tar Napoli, Sez. 3^, 30 ottobre 1990, n. 375; Tar Catania, Sezione Terza, 30 ottobre 1995, n. 2399; idem, 30 gennaio 1996, n. 45) il commissario ad acta è organo del Giudice dell’ottemperanza e le sue determinazioni vanno adottate esclusivamente in funzione dell’esecuzione del giudicato, e non in funzione degli interessi pubblici il cui perseguimento costituisce il normale canone di comportamento dell’Amministrazione sostituita. Da ciò consegue che i suoi provvedimenti sono immediatamente esecutivi e non sono assoggettati all’ordinario regime dei controlli (interni ed esterni) degli atti dell’Amministrazione presso la quale lo stesso si insedia, ma vanno sottoposti unicamente all’immanente controllo dello stesso Giudice, al quale le parti interessate possono rivolgersi, ai sensi dell’art. 114 del Decreto Leg.vo 2 luglio 2010 n. 114, affinché venga verificata la loro rispondenza alle disposizioni impartite in sede di ottemperanza, nonché ai principi vigenti in materia.

b) Per le sentenze di condanna al pagamento di una somma di denaro, così come ai fini del finanziamento dell’iniziativa in esame nell’odierna fattispecie, il Commissario ad acta è legittimato ad eseguire tutti gli atti e gli adempimenti necessari per dare concreto soddisfacimento al diritto di credito, mediante l’esercizio di un’attività compiuta quale "longa manus" del Giudice dell’ottemperanza nell’ambito della "procedimentalizzazione dell’erogazione della spesa", a conclusione della quale sarà emesso il relativo mandato di pagamento. A tale fine l’organo straordinario deve provvedere sia all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, sia al reperimento materiale della somma, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. (Cfr. Cons. Stato, A. P., n. 1/1973 e n. 23/1978; Tar Salerno, n. 76/1982; Tar Catania, Sezione Terza, n. 45/1996 citate).

c) Il commissario è titolare del potere di emanare i necessari provvedimenti amministrativi anche in deroga alle norme che disciplinano la competenza alla loro emanazione (cfr. Cons. Stato, IV, 18 settembre 1991 n. 720; Cons. Stato, IV, 3 maggio 1986 n. 323) e la stessa attività sostanziale, salvi i casi in cui una norma di legge vincoli espressamente il suo operato, come nel caso del comma 5 dell’art. 159 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale nei confronti degli enti locali (anche) "i provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell’esperimento delle procedure di cui all’articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all’articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell’attestazione di copertura finanziaria".

d) Gli organi della Pubblica Amministrazione hanno l’obbligo di prestare la doverosa collaborazione al commissario ad acta, rimanendo ad essi preclusa ogni possibilità di interferire con i poteri deliberativi del commissario stesso.

In particolare gli organi predetti non possono opporre alcun ostacolo alle variazioni di bilancio, all’effettuazione di eventuali storni ed a tutte le altre incombenze ritenute necessarie dal commissario per l’esatta esecuzione del giudicato, potendo tale opposizione assumere la rilevanza di un illecito penale.

Nei casi più gravi di mancato adempimento dell’Amministrazione all’obbligo di rendere possibile l’attività del commissario, il Giudice amministrativo potrà disporre l’intervento della forza pubblica (Cfr. Tar Catania, Sezione Terza, n. 2399/1995 citata).

e) L’Istituto tesoriere, nel caso di mancanza di liquidità (cassa), dovrà trattenere i mandati di pagamento, e provvedere al pagamento con priorità via via che dovessero pervenire incassi a favore dell’Amministrazione, fino al totale soddisfo.

Dal punto di vista degli obblighi gravanti sull’Istituto tesoriere, agli effetti penali il servizio di tesoreria gestito da un’azienda di credito è da considerare pubblico (cfr. Cass. Pen. Sez. VI, 12 aprile 1991), e i soggetti che gestiscono il servizio sono da ritenere a tutti gli effetti incaricati di pubblico servizio (anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 328 c.p. – "rifiuto di atti d’ufficio. Omissione"), con la conseguenza che essi sono tenuti a consentire al commissario ad acta – nominato dal TAR per l’ottemperanza ad una sentenza rimasta ineseguita proprio dall’Ente per conto del quale il servizio viene svolto – di svolgere tempestivamente il proprio compito, senza frapporre inerzia o ostacoli di sorta.

Infatti, in sede di ottemperanza la priorità assoluta è l’esecuzione del giudicato, che non può essere ostacolata dai normali "itinera" burocratici, che avrebbero dovuto essere messi in atto a tempo debito.

V) Le spese del presente giudizio sono poste a carico della Commissione Alloggi del Circondario di Locri, liquidandosi come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di quanto in parte motiva espresso e, per l’effetto, ordina alla Commissione Alloggi del Circondario di Locri di provvedere a dare completa esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza nr. 691/09 nei termini e con le modalità di cui in parte motiva.

Nomina, per il caso di parziale o totale inadempimento, il Commissario ad acta nella persona nella persona di un funzionario di Prefettura, in possesso della necessaria qualifica ed esperienza, da designarsi a cura del sig. Prefetto di Reggio Calabria con atto formale entro otto giorni dal ricevimento della presente sentenza che gli sarà comunicata dalla Segreteria giurisdizionale, che si insedierà e provvederà in luogo dell’Amministrazione inadempiente alle condizioni, nei termini e con le modalità in parte motiva sancite.

Condanna la Commissione Alloggi del Circondario di Locri alla refusione delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 500,00 oltre IVA, CPA e importo del contributo unificato e delle spese di notifica.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e manda alla Segreteria giurisdizionale di comunicarne copia alle parti ed al sig. Prefetto di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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