CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – SENTENZA 3 febbraio 2011, n.2559 RISARCIMENTO ALL’ALLIEVO DANNEGGIATO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2697 e 2727 ss. c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3".

Il secondo motivo verte sulla "sussistenza di obblighi accessori di protezione e di garanzia, discendenti dal dovere di buona fede oggettiva, inadempiuti dalla debitrice scuola di sci: violazione e falsa applicazione degli artt. 1375 e 1175 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3".

I due motivi, strettamente connessi, devono essere congiuntamente esaminati.

Ad avviso di P.A.M. la Corte d’Appello di Trento ha erroneamente interpretato l’art. 1218 c.c. e sulla base di tale errata interpretazione ha ritenuto che incombeva sulla danneggiata l’onere di provare l’inadempimento della controparte e il nesso causale fra l’inadempimento stesso e il danno.

Sostiene altresì parte ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata risulta erronea per avere il Giudice dell’appello omesso di valutare come la scuola di sci sì sia resa inadempiente agli obblighi di protezione assunti ex contrada nei confronti della minore P.E., optando per una restrittiva interpretazione del contenuto negoziale in esame.

Entrambi i motivi sono fondati.

Non v’è dubbio che l’affidamento di un bambino di cinque anni ad una scuola di sci perchè gli siano impartite lezioni (il che integra un contratto) comporti a carico della scuola l’assunzione di obbligazioni di protezione volte a garantirne l’incolumità. Ed è altresì ovvio che, per quanta cautela sia profusa dal maestro di sci, è pur sempre possibile che l’allievo cada, per l’intrinseca natura dell’attività che la scuola è richiesta di svolgere e perchè costituisce dato di comune esperienza che non è dato imparare a sciare senza incappare mai in cadute.

Sulla base di tali dati sarebbe erroneo sia assumere che, per il solo fatto della caduta, la scuola sia responsabile delle lesioni riportate dall’allievo; sìa che, comunque, poichè una caduta è altamente probabile sicchè può essere considerata come un rischio accettato, delle lesioni subite dal minore la scuola non debba mai rispondere. Si tratterà invece di stabilire se la scuola abbia adempiuto le obbligazioni volte a garantire la sicurezza dell’allievo, per quanto è possibile.

Il problema è costituito dalla distribuzione degli oneri probatori se, cioè, debba la scuola provare di aver fatto quanto doveva per salvaguardare la sicurezza (relativa) dell’allievo sicchè l’incidente non possa essere imputato alla stessa o al maestro della cui azione risponde; o se debba l’allievo (e, per lui, chi ne ha la potestà genitoriale) provare l’inadempimento della scuola.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c. (Cass., 3.3.2010, n. 5067).

Alla stregua di tale disposizione, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento (Cass., S.U., 30.10.2001, n. 13533).

Dal vincolo negoziale sorto a seguito dell’accoglimento della domanda di iscrizione all’istituto scolastico e dalla conseguente ammissione dell’allievo alla scuola sorge infatti a carico del medesimo istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso. Nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche l’insegnante assume quindi uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona (Cass., 3.3.2010, n. 5067; Cass., 18.11.2005, n. 24456).

L’errore della corte d’appello consiste, dunque, nell’aver ritenuto che dell’inadempimento dovesse dar prova il creditore della prestazione. Esso è, in realtà, addotto per il fatto stesso che sia proposta una domanda di risarcimento per le lesioni conseguite ad una caduta e non v’è bisogno che sia prospettato in relazione ad eventi specifici, che la parte (madre del bambino) ovviamente ignora e che non versa nella possibilità di conoscere. Compete invece alla scuola provare che le lesioni sono state conseguenza di un fatto alla stessa non imputabile.

Nulla impedisce che la prova possa essere data anche a mezzo di presunzioni. Anzi, il procedimento di inferenza induttiva deve essere adeguato al contesto.

Ma se la prova manchi e la causa della caduta resti dunque ignota, il sistema impone che le conseguenze patrimoniali negative del fatto siano subite da chi abbia oggettivamente assunto la posizione di inadempiente e non del creditore della prestazione.

Con il terzo ed ultimo motivo parte ricorrente denuncia infine "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in punto alla liquidazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio".

Il motivo è assorbito.

In conclusione, i primi due motivi devono essere accolti con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello di Trento, in diversa composizione, che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbito il terzo. Cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Trento in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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