T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 26-07-2011, n. 4017 Atti amministrativi diritto di accesso Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente, proprietaria di un immobile sito in Ottaviano alla via Recupe n. 14/b, con istanza del 13.12.2010 (acquisita al protocollo del Comune di Ottaviano n. 27616/10) ha chiesto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, copia della documentazione relativa ai titoli abilitativi eventualmente rilasciati dal Comune di Ottaviano al sig. F.A., proprietario di un manufatto rurale ubicato di fronte a quello di proprietà attorea.

A fronte dell’inerzia serbata dal predetto Ente, cui è conseguito il perfezionarsi di una fattispecie di silenzio – diniego, la ricorrente ha azionato in giudizio la sua pretesa ostensiva, chiedendo una declaratoria sul’illegittimità del silenzio rigetto formatosi ex art. 25 della legge n. 241/1990 sull’istanza di accesso presentata in data 13.12.2010 e, per l’effetto, il riconoscimento del diritto ad ottenere la documentazione richiesta, con conseguente condanna dell’Amministrazione intimata agli adempimenti consequenziali.

L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del 7.6.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

Preliminarmente, il Tribunale è tenuto a verificare la ritualità dell’atto introduttivo del presente giudizio, non partecipato al sig. F.A., sebbene risulti intestatario degli atti oggetto della pretesa ostensiva azionata dalla ricorrente.

Com’è noto, l’art. 116, comma 1, del c.p.a. espressamente prescrive, in subiecta materia, la notifica del ricorso introduttivo all’amministrazione e agli eventuali contro interessati.

Ciò nondimeno, non può essere obliterato che la posizione del controinteressato rispetto alla proposizione di una domanda di accesso trova una sua compiuta definizione in ambito sostanziale a mente dell’art. 22 della legge n. 241/1990, il quale, nella sua attuale versione, alla lett.c) del comma 1, menziona come controinteressati tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

Orbene, alla stregua di una piana lettura della norma di settore, appare di tutta evidenza come la posizione di contro – interesse debba essere qualificata alla stregua dell’esigenza di protezione dei dati rientranti nella sfera di riservatezza di determinati soggetti.

Con specifico riferimento alla tipologia di atti in questione (id est concessione edilizia), autorevole giurisprudenza ha già rilevato come, in siffatte evenienze, non sia possibile enucleare un diritto alla riservatezza in quanto i titoli abilitativi che fondano lo ius aedificandi non attengono alla sfera privata del titolare, essendo prima ancora che atti ampliativi delle facoltà del privato, atti di gestione del territorio e quindi oggetto di pubblicità (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 05 maggio 2004, n. 2040).

In altri termini (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 19 gennaio 2011, n. 126; TAR Catania, I, 3.5.2007, n. 762), in tema di governo del territorio esiste un interesse particolarmente tutelato alla diffusione delle notizie inerenti al suo controllo a fronte del quale non è possibile – almeno in via ordinaria – ipotizzare profili di riservatezza meritevoli di tutela. Ne è riprova l’art. 20, comma 6, del d.P.R. n. 380/2001 che al penultim operiodo dispone: "Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio".

Tanto chiarito in punto di ammissibilità del gravame, quanto al merito, la pretesa attorea deve ritenersi fondata e, pertanto, va accolta.

Com’è noto, il diritto di accesso è riconosciuto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 7 agosto1990, come fondamentale presidio a salvaguardia delle esigenze di tutela dei soggetti destinatari dell’azione amministrativa nonché come strumento essenziale al perseguimento della trasparenza e dell’imparzialità nella pubblica amministrazione, a chiunque abbia un interesse personale e concreto.

Nel caso di specie l’interesse che radica la legittimazione della ricorrente discende dalla cd. "vicinitas", cioè da una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell’intervento costruttivo autorizzato, com’è fatto palese dalla sua posizione differenziata di proprietario frontista del fabbricato oggetto di intervento.

Alla stregua di quanto rappresentato, è del tutto evidente che la ricorrente abbia agito quale titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato chiesto l’accesso, che l’art. 22 l n. 241/90, anche nel nuovo testo conseguente alle modifiche operate dalla l n. 15/05 e coerentemente a quanto statuito dall’art. 2 d.P.R. n. 352/92 (che richiede un "interesse personale e concreto"), prevede quale presupposto per la legittimazione all’azione e l’accoglimento della relativa domanda.

Né è possibile, sotto diverso profilo, obiettare la natura generica ed ipotetica dei documenti richiesti, che risultano indicati dalla ricorrente come "..titoli abilitativi eventualmente rilasciati".

Ritiene, invero, la Sezione che, ai fini in questione, considerati anche i limitati mezzi di conoscenza a disposizione del cittadino, sia sufficiente il riferimento alla categoria dei provvedimenti idonei ad abilitare le attività rispetto alle quali si appunta l’interesse conoscitivo (nella specie attività edilizia), così come può ritenersi bastevole un giudizio di verosimiglianza in ordine all’esistenza dei suddetti atti, verosimiglianza accreditata – nel caso di specie – dalla "trasformazione in corso" del manufatto oggetto di intervento.

In definitiva, alla luce di quanto fin qui argomentato, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, l’amministrazione intimata dovrà, di conseguenza, consentire alla ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta, provvedendo a coprire con omissis eventuali, specifici contenuti – allo stato non prevedibili – idonei ad interferire con la sfera di riservatezza del soggetto contro interessato.

A tanto l’Amministrazione suddetta resta tenuta nel termine di giorni trenta, decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenziorifiuto sulla richiesta di accesso indicata in epigrafe, nonché l’obbligo dell’intimata Amministrazione di consentire alla ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta alle condizioni e nei termini indicati in parte motiva.

Condanna l’amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi 750/00 Euro (settecentocinquanta/00), oltre IVA e CPA, come per legge,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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