Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-03-2011) 19-07-2011, n. 28810 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- C.G. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Bari, dell’11 febbraio 2010, che ha respinto l’istanza, dallo stesso proposta, di riparazione dell’ingiusta detenzione sofferta, dal 29.11.04 al 29.1.05 (in gran parte trascorsi in regime di arresti domiciliari), in quanto indagato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73.

Deduce il ricorrente vizio di motivazione del provvedimento impugnato.

-2- Il ricorso deve ritenersi inammissibile.

L’atto d’impugnazione, invero, risulta sottoscritto personalmente dalla parte interessata, C.G., invece che da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 613 c.p.p..

A tale proposito, questa Corte, a Sezioni Unite, ribadendo l’indirizzo affermatosi come prevalente nella giurisprudenza di legittimità, ha precisato che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto con atto sottoscritto dalla parte e non da avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione a norma dell’art. 613 c.p.p., "giacchè l’unica deroga a tale disposizione generale è quella prevista dall’art. 571 c.p.p., comma 1, che riconosce al solo imputato la facoltà di proporre personalmente l’impugnazione" (Coss.

SU. n. 34535/2001).

Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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