T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 26-07-2011, n. 1372

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente rappresentava d’aver chiesto, in data 30.12.2009, con nota assunta in data 31.12.2009 al protocollo dell’A. S. L. Salerno (già A. S. L. SA3), Direzione Sanitaria ex A. S. L. SA3, la rimodulazione quali – quantitativa della capacità operativa massima con decorrenza dall’1.01.2010, in conformità ai requisiti tecnologici e di personale, posseduti e documentati con la suddetta nota, gli stessi in base ai quali aveva ottenuto, in data 29.12.2009, l’autorizzazione, da parte del Comune di Agropoli, all’esercizio anche per il settore di genetica, annesso al laboratorio di base; che l’A. S. L., nonostante avesse verificato, tramite la Commissione Tecnica di cui alla D. R. G. C. n. 3958/01 e succ. modificaz. ed integraz., tutti i requisiti normativamente richiesti per la rideterminazione della c. o. m., non aveva provveduto a portare a termine il procedimento avviato, teso alla rimodulazione della suddetta s. o. m., sulla base della dotazione strutturale, tecnologica ed organizzativa posseduta, dal Centro, alla data del 31.12.2009, e tanto nonostante la notifica, in data 26 – 28.07.2010, alla stessa A. S. L., di un atto d’invito e diffida a chiudere il suddetto procedimento, con la conseguenza che le prestazioni di genetica medica, legittimamente erogate dal Centro, non erano tuttavia, in maniera illegittima, remunerate dall’A. S. L. (il che aveva determinato la presentazione, da parte dell’Istituto ricorrente, di due ricorsi per decreto ingiuntivo, innanzi al Tribunale di Salerno, relativi alle somme di danaro dovute per il pagamento delle prestazioni, rispettivamente erogate dal maggio all’agosto 2010 e dal settembre all’ottobre 2010, senza che alcuna opposizione venisse sollevata al riguardo dall’A. S. L., sicché gli stessi decreti erano divenuti esecutivi); tanto premesso, la società ricorrente articolava le seguenti censure avverso l’inerzia, mantenuta nella specie dall’A. S. L. Salerno:

Violazione artt. 2, 3, e ss. della l. 241/90 sul giusto procedimento e succ. modificaz., Violazione art. 97 Cost. e dei principi di correttezza e buona amministrazione;

Eccesso di potere per travisamento dei fatti, arbitrarietà, illogicità, contraddittorietà ed irrazionalità; Violazione e falsa applicazione del d. P. R. 14.01.1997, delle DD. G. R. C. 3958/2001 e 7301/2001, dell’art. 8 ter del d. l.vo 229/99, della nota regionale prot. 341/E/9 del 14.12.09, dei principi di correttezza, buona fede ed affidamento; del d. l.vo n. 502/92 e succ. modificaz. ed integraz.; delle DD. G. R. C. n. 377/98 e n. 491/06; della l. 241/90; dell’art. 97 Cost.; del giusto procedimento.

L’Amministrazione intimata (A. S. L. Salerno) non si costituiva in giudizio.

Si costituiva in giudizio, con memoria di stile, il Commissario Straordinario per l’Attuazione del Piano di Rientro Sanità presso la Regione Campania.

All’udienza in camera di consiglio del 30 giugno 2011 il ricorso era trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Com’è stato affermato in giurisprudenza, sussiste una posizione di interesse legittimo a fronte dell’esercizio del potere autoritativo di programmazione sanitaria espresso attraverso la fissazione della capacità operativa della struttura (cfr. Cons. Stato Sez. V, 25.01.2011, n. 511).

È stato anche osservato che: "La determinazione della capacità operativa massima di una struttura provvisoriamente accreditata avviene sulla base di operazioni di calcolo compiute su dati relativi all’astratta potenzialità di una struttura di erogare prestazioni sanitarie di una o più specifiche branche specialistiche; si tratta di un potere se non proprio interamente vincolato, quantomeno connotato da un bassissimo profilo di discrezionalità tecnica, non involgendo profili di valutazione dell’interesse pubblico, nemmeno sotto il profilo programmatico, quest’ultimo invece affidato alla diversa funzione di determinazione dei limiti di spesa. In altri termini, attraverso la c. o. m. l’Amministrazione sanitaria conosce quante prestazioni possono eventualmente essere erogate e quindi acquistate da un centro sulla base delle sue potenzialità organizzative e strutturali, altrimenti definite quali c. o. m. funzionale e strutturale" (T. A. R. Campania Napoli, sez. I, 15 gennaio 2008, n. 215).

Nella specie, la società ricorrente ha dimostrato, con l’esibizione di documentazione a supporto, d’aver diffidato inutilmente, in data 26 – 28.07.2010, l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno (già A. S. L. SA3) a rideterminare la propria capacità operativa massima, sulla base dell’organizzazione strutturale, tecnologica e di personale, posseduta alla data del 31.12.09, documentata ed autocertificata con la nota del 30.12.2009, assunta al protocollo dell’ex A. S. L. SA3 in data 31.12.2009.

Osserva, inoltre, il Tribunale come la legge 241/90 imponga, all’Amministrazione, l’obbligo di fornire riscontro esplicito e motivato, in ordine alle istanze proposte dai cittadini; mentre, nella specie, l’A. S. L. intimata è rimasta inerte, in violazione delle norme della citata legge generale sul procedimento amministrativo, non provvedendo a fornire alcun riscontro riguardo alla diffida, notificata dalla società ricorrente, tesa alla conclusione del procedimento per la rideterminazione della c. o. m. della struttura sanitaria dalla medesima gestita.

Il silenzio serbato dall’A. S. L. Salerno deve, pertanto, qualificarsi come illegittimo.

Sussistono, inoltre, i presupposti per l’azionabilità del rimedio: la ricorrente ha notificato, all’Azienda Sanitaria Locale di Salerno (ex A. S. L. SA3), in data 26 – 28 luglio 2010, la predetta diffida (si ricordi, al riguardo, che: "Ai fini della formazione del silenzio – inadempimento, pur non occorrendo alcuna diffida ad adempiere, come stabilito dall’art. 2 comma 4 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, aggiunto dall’art. 2, l. 11 febbraio 2005 n. 15 (e, oggi, dall’art. 117 comma 1, c. p. a.: nde), resta comunque ferma la necessità di una formale istanza da parte dell’interessato, atteso che solo mediante un simile atto si possono individuare le ragioni da porre alla base dell’asserito obbligo di provvedere e risulta possibile circoscrivere, anche temporalmente, il lamentato comportamento inerte od inadeguato dell’amministrazione, rendendosi possibile, altresì, la concreta verifica delle possibili iniziative, ai fini del soddisfacimento della pretesa del richiedente, che siano state eventualmente intraprese dalla competente autorità" – Consiglio Stato, sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1594), ma senza sortire alcun risultato, determinandosi, in tal modo, uno stato di perdurante incertezza, con riferimento alla sua istanza di rideterminazione della capacità operativa massima della struttura sanitaria di cui sopra.

Quanto ai requisiti richiesti, ora, dall’art. 31 cpv. c. p. a., s’osserva che l’azione può esser proposta, fintantoché perdura l’inadempimento (e la condizione, in assenza di diverse risultanze, vista oltre tutto l’assenza in giudizio dell’Amministrazione dell’A. S. L. Salerno, deve dirsi verificata), nel termine di non oltre un anno, dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento (anche tale condizione è rispettata, posto che la diffida è stata notificata, all’A. S. L., il 28 luglio 2010, mentre il presente ricorso è stato notificato, alla stessa amministrazione, il 13 – 17 maggio 2011).

Il ricorso va dunque accolto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 c. p. a. (d. l.vo 104/2010), sicché il Tribunale deve ordinare all’azienda Sanitaria Locale di Salerno di provvedere senza indugio a riscontrare la diffida della ricorrente, volta all’esame dell’istanza di rideterminazione della c. o. m. della struttura sanitaria di cui in epigrafe, assegnando all’uopo, alla predetta amministrazione, il termine di giorni sessanta, decorrenti dalla notificazione a cura di parte, ovvero dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza.

Il Tribunale si riserva, a fronte dell’eventuale ulteriore inadempienza da parte dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno, di nominare – con successivo provvedimento – un commissario "ad acta".

In base alla regola della soccombenza, l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno va condannata a rifondere, alla ricorrente, spese, competenze ed onorari di giudizio, liquidati come da dispositivo, laddove sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, rispetto alle altre Amministrazioni intimate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie e, per l’effetto, ordina all’A. S. L. Salerno di provvedere circa la diffida, notificata dalla ricorrente e di concludere il procedimento relativo alla domanda di rideterminazione della c. o. m., presentata dalla medesima, nel termine di giorni sessanta, a decorrere dalla data di notificazione a cura di parte ovvero di comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza.

Condanna l’A. S. L. Salerno al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese, degli onorari e delle competenze di giudizio, complessivamente liquidati in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre I. V. A. e C. N. A. P., come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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