Cass. civ. Sez. VI, Sent., 09-12-2011, n. 26494 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- R.V. ha proposto ricorso per cassazione – affidato a cinque motivi – contro il decreto della Corte d’appello di Napoli del 20.11.2009 con il quale è stata parzialmente accolta la sua domanda diretta ad ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al TAR Campania con ricorso del 1990, definito con sentenza del 2008.

La Corte d’appello ha accolto l’eccezione di prescrizione formulata dall’Amministrazione convenuta in relazione ai danni verificatisi sino al 1998, ritenendo operante la prescrizione decennale e ha liquidato il danno non patrimoniale per il periodo non prescritto in Euro 6.000,00, anche tenuto conto della posta in gioco.

Il Ministero delle Finanze non ha svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta operatività della prescrizione decennale del diritto all’indennizzo.

Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo parte ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’entità dell’indennizzo liquidato e per la mancata considerazione dell’intera durata.

Con l’ultimo motivo parte ricorrente lamenta l’erronea valutazione della posta in gioco.

3.- Il primo motivo di ricorso appare manifestamente fondato, con conseguente assorbimento delle restanti censure, dovendo questa Corte procedere alla riliquidazione dell’indennizzo. La S.C., infatti, ha di recente affermato il principio per il quale "la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo" (Sez. 1, Sentenza n. 27719 del 30/12/2009).

Il decreto impugnato, pertanto, deve essere cassato e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte deve procedere alla liquidazione dell’indennizzo in favore del ricorrente nella misura di Euro 9.250,00. Ciò tenuto conto della durata del giudizio presupposto, pari a circa 18 anni e 6 mesi, in applicazione della più recente giurisprudenza di questa Sezione e dei criteri desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo del 2010 sui ricorsi MARTINETTI ET CAVAZZUTI c. ITALIE e GHIROTTI ET BENASSI c. ITALIE per i giudizi contabili e amministrativi e, in particolare, del principio enunciato da Sez. 1, Sentenza n. 13019 del 2010, secondo cui "deve ritenersi congrua, anche in base a quanto afferma la Corte d’appello in ordine alla esiguità della posta in gioco per l’esiguità del trattamento pensionistico chiesto e denegato dalla Corte dei Conti, la riparazione per la somma indicata di meno di Euro 500,00 annui, anche maggiore di quella recentemente determinata dalla C.E.D.U. per il danno non patrimoniale di un processo amministrativo italiano" (Sez. 2A, 16 marzo 2010, Volta et autres c. Italie, Ric. 43674/02).

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, vanno compensate in ragione della metà in considerazione dell’enorme divario tra la somma liquidata e quella richiesta (Euro 29.500,00) e poste a carico dell’Amministrazione per la restante parte.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 9.250,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio, compensate per 1/2, nella misura della metà dell’intero che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e per il presente giudizio di legittimità in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Spese distratte in favore del difensore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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