Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-03-2011) 19-07-2011, n. 28809 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ricorre per cassazione, per tramite del difensore, T.N. – giudicato dalla Corte d’appello di Roma non punibile in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 56, 575 e 577 in relazione all’art. 61 c.p., n. 1, commesso in (OMISSIS), con sentenza 18 febbraio 2008, per aver agito in stato di legittima difesa – avverso l’ordinanza in data 3 novembre 2009 con la quale la Corte d’appello di ROMA, Quarta Sezione penale aveva dichiarato inammissibile la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione dal predetto subita in carcere dal 28 aprile 2006 fino al 18 febbraio 2008, sul presupposto che, atteso il principio di tassatività delle formule di proscioglimento, non rientravano tra quelle che davano titolo alla invocata riparazione, quelle derivanti da cause di non imputabilità o di non punibilità.

Censura il difensore l’ordinanza deducendo un unico motivo per violazione di legge, giacchè, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, il T. era stato assolto, nel merito, dall’addebito ascrittogli, rientrando la formula di assoluzione per aver agito in presenza della scriminante della legittima difesa, tra quelle statuenti che "il fatto non costituisce reato". Invoca pertanto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Con requisitoria scritta in atti il Procuratore Generale ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto.

E’ pacifico che la formula di proscioglimento de qua: "perchè il fatto non costituisce reato perchè commesso da persona non punibile per aver agito in stato di legittima difesa" ( art. 530 c.p.p., comma 1) consente, à sensi degli artt. 314 e segg. cod. proc. pen., a colui che ritenga di aver subito ingiusta detenzione, di avanzare la relativa istanza, proprio perchè, in perfetta sintonia ed a conferma della ratio che sottende l’istituto improntato a finalità solidaristiche, l’applicazione della surrichiamata scriminante presuppone necessariamente una valutazione – nel merito – delle emergenze processuali, a differenza delle pronunzie di proscioglimento di natura processuale che, pur articolate nei medesimi termini, attengono al difetto di imputabilità o di punibilità, per altre cause.

Ne discende che, previo annullamento dell’ordinanza impugnata, gli atti vanno rimessi alla Corte d’appello di Roma che, sul presupposto di quanto testè stabilito, procederà all’esame della domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione subita dal T. al fine di pervenire ad una decisione di accoglimento o di rigetto della stessa, in applicazione della specifica disciplina normativa.

P.Q.M.

Annulla con rinvio alla Corte d’appello di Roma, l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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