T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 26-07-2011, n. 1370 Consigliere comunale e provinciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il signor G.F., consigliere comunale di minoranza del Comune di Buccino, in tale qualità, con la domanda del 2 marzo 2011, ha chiesto l’accesso alle determinazioni Dirigenziali n. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 15, 19, 20, 21 e 22 dell’anno 2011.

Egli, col ricorso in esame, ritualmente notificato il 29 aprile 2011 e depositato il 23 maggio successivo, ha impugnato il silenzio formatosi sulla suddetta domanda e l’atto del 7 aprile 2011 del responsabile dell’area finanziaria con cui sono state rilasciate le determinazioni n. 5 e n. 19 e non le altre.

Deduce la violazione dell’art. 43 comma 2 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, dell’art. 97 Cost., dell’art. 15 commi 2 e 3 e degli artt. 4, 5 e 11, rispettivamente, dello Statuto comunale e del Regolamento in materia di accesso alla documentazione amministrativa.

Il Comune non si è costituito in giudizio.

Il ricorso è fondato.

L’art. 43 comma 2 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e la normativa statuaria e regolamentare invocata da parte ricorrente assicurano al consigliere comunale, quale espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività, l’accesso agli atti amministrativi del Comune per l’esercizio del suo mandato al quale è connesso la verifica ed il controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune, e ciò, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza amministrativa, senza l’esplicitazione, salvo ipotesi di sussistenza di giustificate ragioni, dell’interesse precipuo ad ottenere la documentazione in quanto l’esercizio del mandato è direttamente funzionale alla cura dell’interesse pubblico. (Cfr. Cons. di Stato – Sez. IV – 21/8/2006 n. 4855; id. Sez. V 20/10/2005; id. Sez. V 17/9/2010 n. 6963)

Ne deriva che il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto e, per l’effetto, da dichiarato l’obbligo del Sindaco e del Segretario comunale del Comune di Buccino di esibizione in copia degli richiesti (e non ricevuti) dal ricorrente nel termine di giorni 20 dalla comunicazione in via amministrativa o,se anteriore, dalla comunicazione a cura di parte delle presente sentenza.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, proposto da F.G., lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune e per esso degli organi indicati in motivazione d’esibizione della documentazione domandata nella forma e nel termine pure indicati in motivazione.

Condanna il Comune intimato al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano per diritti, onorari e spese di lite, nella complessiva somma di Euro 900,00 (novecento), oltre i.v.a., c.p.a. e contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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