T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 26-07-2011, n. 1367 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 22 aprile 2008 e ritualmente depositato il successivo 13 maggio, i sigg.ri V.V. e Alessandra Barone impugnano il provvedimento di cui in epigrafe, con il quale il Comune di Santo Stefano del Sole (AV) gli ordina di demolire talune opere edilizie realizzate abusivamente presso la sua abitazione, consistenti in locale di mq. 72 e tettoie chiuse. Ha quindi sollevato, sotto distinti e concorrenti profili, i vizi della violazione di legge ed eccesso di potere, assumendo di aver presentato istanza di accertamento di conformità edilizia, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, e che le opere contestate non sarebbero asservite a permesso di costruire. Ha concluso invocando l’annullamento, previa sospensiva, dell’atto impugnato.

Si costituisce il Comune intimato resistendo.

Alla camera di consiglio del 29 maggio 2008, nel corso della quale i ricorrenti documentano la presentazione di istanza di sanatoria, la domanda di sospensiva è respinta.

Con memoria dell’11 giugno 2011, la difesa del Comune resistente insiste per la declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso.

Alla pubblica udienza del 14 luglio 2011, il ricorso, sulle conclusioni delle parti costituite, è trattenuto in decisione.

Il ricorso è preliminarmente da dichiarare improcedibile.

Invero, è documentato in atti che i ricorrenti hanno presentato istanza di sanatoria (prot. n. 2653 del 28/5/2008), in relazione alle opere di cui all’impugnata ordinanza demolitoria, in data 28 maggio 2008, quindi successivamente all’adozione di quest’ultima, siccome risalente al 21 febbraio 2008. Orbene, secondo opinione tanto consolidata in giurisprudenza da assurgere al rango di jus receptum, la presentazione dell’istanza di sanatoria successivamente all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione produce l’effetto di rendere inefficace tale provvedimento e, quindi, improcedibile l’impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che a seguito dell’istanza di sanatoria l’ordinanza di demolizione deve essere sostituita o dalla concessione in sanatoria o da un nuovo provvedimento sanzionatorio (T.A.R Piemonte Torino, sez. I, 07 aprile 2011, n. 358). Non induce a diverse conclusioni la circostanza, evidenziata in sede cautelare, della sopravvenuta reiezione della domanda di sanatoria, avuto riguardo al fatto che parte ricorrente non ha impugnato detto diniego (provvedimento prot. n. 4175 del 2 set. 2008) e pertanto l’oggetto del presente giudizio continua ad identificarsi nell’ordine demolitorio divenuto, per le ragioni anzidette, inefficace.

Il ricorso è quindi conclusivamente da dichiarare improcedibile.

La definizione in rito del gravame consente la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 713/08, come in epigrafe proposto da Viene Vincenzo e Barone Alessandra, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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