Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-03-2011) 19-07-2011, n. 28771 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.G.R. ricorre per cassazione, tramite il difensore, avverso la sentenza pronunziata in data 18 giugno 2010 dalla Corte d’appello di Lecce, con la quale, in parziale riforma della sentenza emessa in data 9 gennaio 2009 dal Tribunale di Lecce, era stato escluso l’aumento della pena – base, pari a giorni dodici di arresto ed Euro 400 di ammenda, applicato al predetto, per effetto della contestata recidiva, quale responsabile della contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., commi 1 e 2, commessa in (OMISSIS), per aver guidato un’autovettura con un tasso alcoolemico riscontrato in 1,24 gr./l.,alla prima misurazione ed in 1,21 gr./l., alla seconda misurazione. Veniva altresì confermata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi DUE. Denunzia il ricorrente il vizio di contraddittorietà ed illogicità della motivazione della pronunzia impugnata, avendo omesso la Corte d’appello di applicare anche alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la congrua diminuzione determinata per il trattamento sanzionatorio in conseguenza della esclusione della recidiva. Invoca conclusivamente l’annullamento con rinvio della sentenza emessa in grado d’appello.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va quindi dichiarato inammissibile. La Corte distrettuale si è limitata ad escludere l’aumento apportato dal Primo giudice alla pena base, sul presupposto della ritenuta facoltatività della recidiva contestata all’imputato ex art. 99 c.p., comma 4 (recidiva invero non più applicabile in materia di reati contravvenzionali ex art. 99 c.p., comma 1 nel testo novellato dalla L. n. 251 del 2005, art. 4, comma 1, in vigore dall’8 dicembre 2005) ribadendo nel contempo che "in particolare avuto riguardo all’oggettività del fatto", la determinazione della pena base in giorni 18 di arresto ed Euro 600 di ammenda, doveva ritenersi immune da censure. Confermava nel resto le ulteriori statuizioni della sentenza di primo grado, ovviamente recependole per relationem.

Ebbene del tutto congrua e condivisibile appare comunque al Collegio la motivazione adottata dal Primo Giudice (integrativa di quella della sentenza impugnata) che, in rapporto alla "gravità" del reato commesso (unicamente valutata, ai fini del disposto dell’art. 133 cod. pen., in rapporto alla rilevante entità del tasso alcoolemico che presentava l’imputato rimasto coinvolto in incidente stradale) ha ritenuto di determinare, ciononostante, in mesi due la durata della disposta sospensione della patente di guida, a nulla rilevando la "disapplicazione" della recidiva non riferibile a tale sanzione amministrativa accessoria.

Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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