Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-03-2011) 19-07-2011, n. 28770 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Ricorre a questa Corte il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Torino avverso la sentenza della medesima corte, del 20 settembre 2010, che, confermata la responsabilità di S.N., D.M. e K.A. in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e dello stesso S. anche in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, nell’escludere nei confronti dei tre imputati l’aggravante dell’art. 61 c.p., n. 11 bis – della quale è stata dichiarata l’incostituzionalità dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 249 del 2010 – ha lievemente ridotto le pene inflitte dal primo giudice.

Deduce il ricorrente violazione della legge penale con riferimento ai criteri fissati in tema di bilanciamento delle circostanze. Sostiene, in particolare, il PG che nel caso di specie, avendo il primo giudice determinato la pena base in applicazione del disposto dell’art. 133 c.p. ed applicato sulla stessa le attenuanti di cui agli artt. 62 bis c.p. e art. 73, comma 5 del richiamato D.P.R., ritenute prevalenti sulle aggravanti della clandestinità (esclusa) e delle persone riunite, nessun effetto avrebbe dovuto conseguire, in punto di pena, dalla eliminazione della predetta aggravante.

-2- Precisato che, con riguardo al reato D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5 ter, contestato a S.N., non è stato proposto ricorso, di guisa che, sul punto, la sentenza impugnata è passata in giudicato, donde l’assenza di ragioni che consiglino di sospendere il procedimento per attendere, come prospettato dal PG di legittimità, le decisioni, riguardo a tale norma, della Corte di Giustizia Europea (CEDU), osserva la Corte che il ricorso è infondato.

In realtà, del tutto legittimamente la corte territoriale, preso atto della eliminazione della richiamata aggravante, ha ritento di dovere rivalutare la vicenda delittuosa e la complessiva gravità dei fatti contestati e, nell’ambito dei poteri discrezionali riconosciuti dalla legge, di individuare la pena base in misura più contenuta rispetto a quella indicata dal primo giudice, ritenuta più adeguata ai fatti ed alla personalità degli imputati, quali ridelineati in conseguenza del venir meno di una delle aggravanti originariamente riconosciute.

Il ricorso deve essere, in conseguenza, rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *