Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-03-2011) 19-07-2011, n. 28767

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- G.F., imputato ex art. 186 C.d.S., comma 2 e 7 – per essersi posto alla guida della propria auto in stato di ebbrezza alcolica e per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest – propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, del 28 aprile 2010, che lo ha assolto dal reato di cui al comma 7 (rifiuto di sottoporsi ad alcoltest) perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato e lo ha ritenuto colpevole della contravvenzione di cui al comma 2 (guida in stato di ebbrezza) condannandolo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di 400,00 Euro di ammenda, con sospensione della patente di guida per 3 mesi.

Deduce il ricorrente violazione di legge in relazione: a) alla mancata declaratoria di nullità della notifica all’imputato di decreto di citazione a giudizio, b) alla declaratoria di inammissibilità della domanda di essere rimesso in termini per formulare istanza di oblazione.

Con nota successivamente prodotta in cancelleria, il ricorrente rileva che, con L. n. 120 del 2010, la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 186, comma 2, lett. a) è stata depenalizzata, per cui chiede che la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

-2- Deve, in realtà, preliminarmente rilevarsi che la residua fattispecie contravvenzionale contestata all’imputato, di guida in stato di ebbrezza alcolica, di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 – alla cui lett. a) deve ricondursi, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la fattispecie per la quale l’imputato ha riportato condanna, non essendo stato possibile accertare, per il rifiuto a sottoporsi all’alcoltest dallo stesso opposto, il livello del tasso alcolemico -, è stata, nelle more del procedimento, depenalizzata, con L. 29 luglio 2010, n. 120, attraverso la sostituzione della sanzione penale originariamente prevista con quella amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 a 2.000,00 Euro.

Si impone, quindi, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con riguardo alla residuale imputazione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio perchè il fatto addebitato non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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