T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 26-07-2011, n. 635

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il provvedimento impugnato respinge l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno in quanto il ricorrente risulta condannato per reati inerenti gli stupefacenti, con sentenza del Tribunale di Ravenna del 23.03.2005 ex art. 444 c.p.;

Visto che il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Ravenna ha dichiarato l’estinzione del medesimo reato;

Vista la sentenza del Consiglio Stato, sez. VI, 08 agosto 2008, n. 3902, cui questo collegio ritiene di dover aderire, secondo cui "È illegittimo il decreto del Questore che abbia rigettato l’istanza di regolarizzazione del permesso di soggiorno ex art. 1 d.l. 9 settembre 2002 n. 195, conv. in l. 9 ottobre 2002 n. 222, fondato su una condanna del richiedente a seguito di patteggiamento, senza considerare che tale condanna era stata riportata da oltre cinque anni e che, in forza dell’art. 445 c.p.p., decorso detto periodo quinquennale, la condanna è estinta e quindi non produttiva di effetti giuridici, dovendosi equiparare l’automatica estinzione prevista da quest’ultima norma alla riabilitazione";

Ritenuto il ricorso manifestamente fondato;

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento della spese di lite che liquida in E. 1.000.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese che liquida in E. 1.000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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