T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 26-07-2011, n. 634 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 La S.P.D.C. Società Cooperativa Sociale agisce per l’annullamento del provvedimento dell’Azienda Sanitaria locale di Frosinone, prot. n. 4519/scp del 21 febbraio 2011 comunicato il 22 febbraio 2011, recante diniego d’accesso alla documentazione e per la declaratoria del relativo diritto con ordine di esibizione e di rilascio di copie.

2 Ai fini dell’esame della domanda occorre ripercorrere le vicende che hanno caratterizzato la sua introduzione.

3 La ricorrente ha depositato, il 18 marzo 2011, copia dell’atto introduttivo priva di indicazioni interessanti il procedimento di notifica; ha poi depositato, il 9 giugno 2011, originale del ricorso notificato a mezzo spedizione postale del 25 marzo 2011, ricevuto rispettivamente il 30 marzo ed il 6 aprile 2011. Nel corso della predetta camera di consiglio è stata partecipata, ai sensi dell’articolo 73, comma 4, del codice del processo amministrativo la possibile irricevibilità per tardività del deposito. La causa è stata quindi rinviata alla camera di consiglio del 23 giugno 2011 onde consentire di poter interloquire sull’indicato profilo in relazione al quale, la ricorrente ha depositato, il 13 giugno 2011, apposita memoria. Nello specifico, dopo avere fornito indicazioni in esito alla possibile interpretazione dell’articolo 45 del codice del procedo amministrativo, ha rilevato: (a) come "… non si possa dichiarare l’irricevibilità per non essere stato il ricorso depositato nei termini poiché, a seguito della consegna all’ufficiale giudiziario in pari data, venivano depositate presso la segreteria del giudice, non una ma quattro copie del ricorso stesso senza, peraltro, nessuna obiezione da parte del soggetto incaricato alla ricezione."; (b) "la norma, dunque, non afferma che il giudice non può scendere all’esame del ricorso qualora all’atto del deposito sia stata depositata copia e non l’originale dell’atto.". La ricorrente ha poi formulato istanza di rimessione in termini, stante la "… presenza di obiettive ragioni di incertezza di diritto.".

4 La sopra esposte indicazione vanno disattese.

4.1 Con riferimento all’argomento ricondotto all’articolo 45 del codice del processo amministrativo, richiamato quanto già detto in esito al deposito iniziale di un ricorso privo di ogni riferimento alla fase di notificazione, va puntualizzato che, posta la generale previsione del deposito nel termine decorrente dal perfezionamento della notifica, le successive disposizioni di cui alla norma menzionata, conferiscono la facoltà di deposito dell’atto introduttivo purché in corso di notifica, non dell’atto rispetto al quale il procedimento di notifica non sia stato ancora avviato; il che si desume dall’inciso "anche se non ancora pervenuto al destinatario". Il perfezionamento della notifica costituisce poi, in evidente connessione con il necessario rispetto del principio del contraddittorio, condizione per la trattazione di ogni domanda, tant’è che "In assenza di tale prova le domande introdotte con l’atto non possono essere esaminate." (articolo 45, comma 3, ultimo periodo); il che evidentemente esclude ogni rilevanza delle indicazioni fornite e dell’erronea fissazione della camera di consiglio avvenuta sulla base del solo deposito del ricorso privo, come detto, di ogni indicazione circa l’avviato procedimento di notifica, evenienza quest’ultima che avrebbe comunque imposto il doveroso rinvio.

5 Ciò detto, occorre tuttavia evidenziare che alla fattispecie si applica l’articolo 87, comma 3, del codice del processo amministrativo, dal quale si desume, in connessione al rito speciale predisposto per la sollecita trattazione della domanda, il necessario rispetto della dimidiazione dei termini di deposito, ovviamente da computare con riguardo al perfezionamento della notifica. Ora, nel caso va accordato specifico rilievo, non tanto al deposito (in data 18 marzo 2011) di un atto introduttivo privo di ogni indicazione in esito all’avviato procedimento di notifica, quanto alla circostanza per la quale, come anticipato, il perfezionamento della notifica del ricorso si è verificato, per le parti evocate, rispettivamente il 30 marzo ed il 6 aprile 2011, nel mentre il deposito del ricorso è avvenuto nel corso della camera di consiglio del 9 giugno 2011, oltre quindi il termine dimidiato (quindici giorni) dall’ultima notificazione perfezionatasi, appunto, il 6 aprile 2011.

6 Il ricorso va quindi dichiarato irricevibile in applicazione della norma da ultimo citata che, in quanto chiaramente formulata circa gli incombenti posti a carico del ricorrente e comunque richiesti per la trattazione della domanda, esclude la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza di rimessione in termini.

7 Non si provvede ad alcuna statuizione sulle spese di giudizio stante la mancata costituzione delle parti evocate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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