Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-03-2011) 19-07-2011, n. 28764

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Con sentenza del Gup del Tribunale di Foggia, M. L., imputato ex artt. 81 e 110 cod. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 – per essersi reso responsabile di plurime condotte di spaccio di sostanze stupefacenti – e C.F., imputato ex art. 378 cod. pen. – per avere reso ai carabinieri false dichiarazioni circa la persona dalla quale aveva acquistato la droga di cui era stato trovato in possesso – sono stati ritenuti colpevoli dei delitti contestati e, applicata la diminuente del rito, con la recidiva rispettivamente contestata, sono stati condannati, il M., riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 73, comma 5, ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di quattro anni di reclusione e 10.000,00 Euro di multa, il C., alla pena di dieci mesi di reclusione.

Era accaduto che i carabinieri di San Severo, ricevuta da fonte confidenziale la notizia che alla via Fortore 39 si svolgeva attività di spaccio, ed accertato che si trattava dell’abitazione di M.L., all’epoca ivi ristretto agli arresti domiciliari, avevano predisposto un servizio di osservazione grazie al quale avevano avuto modo di verificare la presenza di tossicodipendenti che, recatisi presso l’abitazione dell’imputato, ne uscivano dopo pochi minuti. Sottoposti a controllo, essi erano stati trovati in possesso di dosi di cocaina che avevano sostenuto di avere acquistato dal M.. Tra gli acquirenti era stato identificato anche C.F. che, trovato in possesso della droga, aveva sostenuto di averla acquistata da un marocchino e di essersi recato sul posto solo per verificare se abitasse colà una donna, di cui, però, non aveva saputo fornire i dati; egli era stato, tuttavia, smentito da altro giovane, che a lui si accompagnava, il quale aveva riferito che si erano recati sul posto per acquistare dello stupefacente. Perquisita l’abitazione del M., i carabinieri avevano notato la presenza di un bilancino di precisione, evidentemente utilizzato per confezionare le dosi.

Su appello proposto dagli imputati, la Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 29 giugno 2009, in parziale riforma della sentenza di primo grado, preso atto della rinuncia del M. a tutti i motivi d’appello, salvo quelli relativi al trattamento sanzionatorio, riconosciute allo stesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva contestata, ha ridotto ad anni tre di reclusione e 6.000,00 Euro di multa la pena inflitta dal primo giudice; ha confermato, quanto al C., la sentenza impugnata.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i due imputati che deducono:

1) M.L.: a) vizio di motivazione della sentenza impugnata e travisamento del fatto in punto di affermazione della responsabilità, poichè i tossicodipendenti ascoltati non lo avrebbero mai accusato di avere loro ceduto lo stupefacente; b) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva ed all’esclusione della recidiva;

2) C.F.: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell’imputato, essendo le dichiarazioni dello stesso viziate da nullità assoluta in quanto assunte in violazione del disposto dell’art. 63 c.p.p..

-2- Ambedue i ricorsi sono inammissibili per la manifesta infondatezza e la genericità dei motivi dedotti.

1) Quanto al M. ed al primo dei motivi di ricorso dallo stesso proposti, osserva la Corte che, pur a tacere della dichiarazione di rinuncia, personalmente resa ai giudici del gravame, ai motivi d’appello proposti in punto di responsabilità, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, i tossicodipendenti controllati dai carabinieri ed interrogati dopo essere usciti dall’abitazione dell’imputato (i fratelli Ci. e D.G.M.) hanno sostenuto di avere acquistato la droga da tale " N.", poi riconosciuto in fotografia per l’imputato M.L.. I Ci. hanno altresì precisato di essere abituali clienti del " N.", e di avere dallo stesso acquistato varie dosi di cocaina negli ultimi tre mesi, recandosi due o tre volte la settimana presso la sua abitazione, ove si trovava ristretto agli arresti domiciliari.

Quanto al secondo motivo di ricorso, esso si presenta manifestamente infondato, in quanto il tema del regime sanzionatorio, anche con riguardo alla recidiva, è stato adeguatamente considerato dalla corte territoriale che, proprio per contenere la pena, ha riconosciuto le attenuanti generiche malgrado i numerosi e specifici precedenti penali dell’imputato, che evidentemente non consentivano di giungere ad un giudizio di prevalenza delle stesse, ed ha precisato le ragioni per le quali non poteva essere esclusa l’operatività della recidiva. Il motivo si presenta, altresì, generico, laddove il ricorrente non chiarisce le ragioni per le quali, a fronte delle ragioni opposte dalla corte territoriale, la recidiva non avrebbe dovuto essere riconosciuta nè perchè le generiche avrebbero dovuto esser dichiarate prevalenti sulla stessa.

2) Quanto al C., le ragioni dell’infondatezza della eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni dallo stesso rese, sono state ampiamente richiamate nella sentenza impugnata, che il ricorrente si limita genericamente a censurare senza preoccuparsi di correlare le proprie doglianze alle precise e coerenti argomentazioni poste dal giudice del gravame a sostegno della decisione adotta, laddove lo stesso giudice ha chiarito che legittimamente l’imputato era stato sentito quale persona informata sui fatti, non essendo ancora emerso a suo carico alcunchè.

I ricorsi devono essere, dunque, dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000.00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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