Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-03-2011) 19-07-2011, n. 28808Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza emessa il 27 agosto 2010 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di G.R., indagato per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in quanto mentre si trovava in strada, veniva trovato in possesso di alcune buste di plastica contenti sostanza stupefacente (marijuana) e la somma di euro 380,00. Il Tribunale della libertà di Catania, con ordinanza 14.9.2010, rigettava la richiesta di riesame rilevando, per quanto qui rileva, che le esigenze cautelari apparivano sussistenti in relazione all’art. 274 c.p.p., lett. c), "ove si considerino i precedenti specifici del G.. Con riferimento, poi, al modo di tutela delle esigenze in questione, le stesse appaiono tutelabili, per le considerazioni già svolte, esclusivamente attraverso la misura in atto".

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il G., lamentando la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, come modificato dalla L. n. 49 del 2006, e la mancanza di motivazione al riguardo, avendo il Tribunale considerato solo i precedenti penali del soggetto, peraltro sempre di lieve entità, senza tenere conto dello stato di tossicodipendenza e della possibilità, sollecitata con le note difensive, di concedere gli arresti domiciliari non essendo ravvisabili esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non merita accoglimento.

Ed invero, a norma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89 il giudice dispone gli arresti domiciliari nei confronti dell’imputato tossicodipendente allorchè il medesimo abbia in corso un programma di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti ovvero allorchè il medesimo, già detenuto in carcere, intenda sottoporsi a tale programma di recupero e tale intenzione sia debitamente certificata. Nella specie nulla di tutto ciò risulta o è stato dedotto, limitandosi il ricorrente a far valere il suo stato di tossicodipendente quale situazione alla quale dovrebbe conseguire un regime di particolare benevolenza, senza però alcun impegno serio da parte sua quale quello a cui l’art. 89 subordina, invece, la concessione di arresti domiciliari.

2. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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