T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 26-07-2011, n. 630 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 24.5.2010, tempestivamente depositato, i deducenti hanno impugnato l’atto indicato in epigrafe a mezzo del quale, il Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Latina, ha respinto l’istanza volta al rilascio del permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso di un piccolo fabbricato rurale – da stalla a chiosco bar – in via Lungomare.

A sostegno dell’introdotta impugnativa gli interessati hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 17 della L. 1150/42, con riferimento all’intervenuta decadenza del PPE; violazione delle norme di cui al PTP in relazione all’art. 12 delle NTA, tenuto conto che il vincolo a verde pubblico attrezzato insistente nell’area in oggetto è di tipo espropriativo; 2) eccesso di potere per difetto di istruttoria e di contraddittorietà con precedenti motivazioni di volontà; travisamento dei fatti disparità di trattamento violazione ed elusione di giudicato.

Il Comune di Latina non si è costituito in giudizio.

All’udienza del 23.6.2011 la causa è stata trattenuta a sentenza.

Motivi della decisione

Con il presente ricorso i deducenti impugnano il provvedimento diniego n. 37606/10 relativamente all’istanza di cambio di destinazione d’uso – da rurale a commerciale – di una piccola unità sita in Lungomare di Latina.

Come emerge da quanto brevemente suesposto in fatto gli istanti lamentano sotto più profili l’illegittimità del menzionato diniego, sia con riferimento all’obbligo di più approfondita istruttoria e motivazione che si sarebbe configurato a carico dell’Amministrazione in occasione del rifiuto del titolo edilizio richiesto, sia all’irragionevolezza di una scelta allegatamente non sorretta da obiettive esigenze e contrastante con vari titoli già rilasciati per analoghe unità immobiliari, ricadenti nella medesima area, come rappresentato dalla certificazione urbanistica 9.2.2007, prot. 965 relativa ad altre proprietà limitrofe (cfr. all 30).

La presente controversia ripropone, in sostanza, la questione dell’interpretazione dell’art. 12 del P.P.E., della quale questo Tribunale si è già occupato con la decisione indicata dai ricorrenti (sent. n. 1045/06).

Il ricorso è fondato.

Osserva, anzitutto, il Collegio che non è contestato che l’area, ove ricade il fabbricato oggetto della presente richiesta di cambio di destinazione, risulta avere destinazione "verde pubblico" in base al P.P.E. della Marina di Latina ove, secondo l’art. 12 delle relative N.T.A. "sono ammesse solo costruzioni di proprietà pubblica e di interesse collettivo come chioschi – bar per la musica, teatrini, giochi per bambini e simili".

Ciò detto, in disparte restando il problema della natura espropriativa o conformativa del vincolo insistente sull’area in questione, per la quale l’eventuale verifica potrebbe far ritenere il vincolo decaduto per mancata attuazione del PPE (accedendo così alla tesi della natura espropriativa del vincolo stesso), basta in proposito rilevare che l’illegittimità del diniego traspare, in ogni caso, sotto l’ulteriore argomento che condurrebbe a limitare l’intervento alla sola iniziativa dell’amministrazione comunale.

Non è, infatti, dubitabile che il richiamo ad un vincolo decaduto, come si evince dall’impugnato diniego, renderebbe – in ogni caso – illegittimo il provvedimento, anche a dover sostenere la diversa tesi della natura conformativa del vincolo.

Alla stregua della D.G.R. 4481/91 sarebbe, invero, sempre ammissibile il mutamento di destinazione d’uso, anche prescindendo dal convenzionamento richiesto, tenuto conto che tale mutamento sarebbe certamente compatibile con la destinazione di P.P.E.(verde pubblico).

Dal raffronto tra quanto assai genericamente stabilito nella parte motiva del diniego impugnato, appaiono peraltro alquanto contraddittorie le affermazioni dell’autorità comunale: da un lato, infatti, il Dirigente fa proprie le conclusioni sul vincolo conformativo di cui alla sent. n. 1045/06, salvo poi a precisare che l’iniziativa potrebbe essere realizzata soltanto ad iniziativa pubblica, escludendo così – del tutto arbitrariamente – l’iniziativa privata.

La riprova di detta contraddizione emerge, poi, dal rilievo che l’indicata previsione non preclude, invero, iniziative private, tenuto conto che essa certifica la possibile utilizzazione dell’area, nel rispetto ovviamente della destinazione impressa da parte del proprietario.

Analogamente, la fondatezza del ricorso va apprezzata anche sotto l’ulteriore motivo di censura, posto che il Comune di fatto ha agito in violazione ed elusione del giudicato. Ciò emerge in particolare considerando che, nel caso di specie, non vi sarebbe alcuna opera edilizia rilevante da realizzare, tenuto conto che l’unità immobiliare da trasformare risulta per vero di dimensioni trascurabili. Del resto non appare superfluo rilevare che il manufatto, da variare quanto ad uso, è stato peraltro autorizzato come intervento di risanamento.

In conclusione il ricorso deve essere accolto, potendo restare assorbite le ulteriori censure dedotte.

Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il diniego impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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