Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-03-2011) 19-07-2011, n. 28763

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. M.L. è stato ritenuto responsabile per il reato di cui all’art. 189 C.d.S., commi 1 e 7, fatto del (OMISSIS), per non aver ottemperato all’obbligo di fermarsi dopo un incidente stradale, con danno alle persone, ricollegabile al suo comportamento. Il Tribunale di Rimini ha ritenuto che il comportamento dell’imputato, che dopo il tamponamento da lui causato, si era fermato brevemente, allontanandosi poi in fretta senza fornire i propri dati, integrava il contestato reato; ha determinato la pena in due mesi di reclusione senza la sospensione condizionale in quanto l’imputato era attinto da diverse condanne definitive per reati inerenti a violazioni del codice della strada; ha applicato la sospensione della patente di guida per quattro mesi. Lo stesso Tribunale ha invece assolto il M. dal reato di cui all’art. 189, commi 1 e 6, per mancanza di dolo, ritenendo che l’imputato poteva aver ritenuto in buona fede che le persone dell’auto tamponata non necessitassero di assistenza medica.

2. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza.

3. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato lamentando: 1) violazione del’art. 189 C.d.S., comma 1. Secondo il ricorrente tale disposizione prescrive solo un obbligo di fermarsi e prestare assistenza, nella specie rispettato, ma non di fornire i propri dati identificativi; 2) 3) violazione dell’art. 42 c.p. e difetto di motivazione al riguardo; il ricorrente deduce che il reato è punito a titolo di dolo e su tale aspetto non è stata data sufficiente motivazione; inoltre il reato è quello di non essersi fermati, mentre nella specie il ricorrente, come era pacifico, si era fermato per una decina di minuti, dopo di che, avendo la persona offesa ripreso i sensi, ha ritenuto di potersene andare via. Il fatto di non aver fornito le proprie generalità e gli altri dati necessari a fini risarcitori è previsto dall’art. 189, comma 4, ed è sanzionato solo in via amministrativa; 4) violazione dell’art. 163 c.p., per aver tenuto conto, per escludere la sospensione condizionale della pena, di elementi non penalmente rilevanti e cioè di comportamenti costituenti fatti non più previsti dalla legge come reato; 5) omessa motivazione sulla mancata concessione della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1 Come già da questa Corte osservato, l’art. 189 nuovo C.d.S. descrive in maniera dettagliata il comportamento che l’utente della strada deve tenere in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, stabilendo un "crescendo" di obblighi in relazione alla maggiore delicatezza delle situazioni che si possono presentare.

Così è previsto, per quanto qui interessa, l’obbligo di fermarsi in ogni caso, cui si aggiunge, allorchè vi siano persone ferite, quello di prestare loro assistenza. L’inottemperanza all’obbligo di fermarsi è punita con la sanzione amministrativa in caso di incidente con danno alle sole cose (comma 5) e con quella penale della reclusione fino a quattro mesi in caso di incidente con danno alle persone (comma 6).

Il rispetto dell’obbligo in questione richiede poi che la persona si fermi sul posto dell’incidente fino a che non sono state adempiute tutte le formalità ad esso collegate, prima fra tutte l’identificazione.

1.2 Quanto all’elemento soggettivo del reato anche di recente (sez. 6, 16.2.2010 n. 21414 rv. 247369 ) è stato chiarito che il dolo deve investire la sola inosservanza dell’obbligo di fermarsi in relazione all’evento dell’incidente stradale – riconducibile al comportamento dell’agente ed in concreto idoneo a produrre eventi lesivi – e non anche la constatazione dell’esistenza di un danno effettivo alle persone che vi risultino coinvolte.

1.3 La Corte di appello ha già risposto alle censure mosse in merito alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, osservando, con motivazione corretta e logica, che la circostanza che i precedenti penali dell’imputato fossero costituiti in parte da reati depenalizzati non era sufficiente per la formulazione di una prognosi fausta, tenuto conto che egli aveva comunque anche riportato condanne per fatti diversi e che la avvenuta, ripetuta violazione di norme che all’epoca della loro violazione costituivano reato è circostanza indicativa di una tendenza a trasgredire la legge che ben può essere valutata nel giudizio di concessione della pena sospesa.

1.4 Da ultimo l’imputato non ha ragione di dolersi della mancata conversione della pena detentiva, non risultando che una tale richiesta sia stata formulata con i motivi di appello.

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento nonchè del versamento di una somma in favore delle cassa delle ammende che, in considerazione dei motivi dedotti ed anche dopo la sentenza della Corte Cost. n.186 del 2000, stimasi equo fissare in Euro mille.

P.Q.M.

– dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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