T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 26-07-2011, n. 6699

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che con il ricorso in esame è impugnata la deliberazione, di cui meglio in epigrafe, avente ad oggetto "Documento costi e ricavi anno 2011";

Considerato che tale documento, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, non attiene al corretto esercizio della potestà ed attività di organizzazione del Consorzio intimato da parte della Commissione di liquidazione;

Rilevato che la questione dedotta attiene alla sussistenza o meno dell’obbligo del Comune di Santa Marinella di corrispondere le quote addebitate in ragione delle prestazioni erogate dal Consorzio Acquedotto del Medio Tirreno in liquidazione e che quindi si tratta di controversia concernente posizioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo;

Ritenuto, conseguentemente, che il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile per essere questo Tribunale privo di giurisdizione in ordine alla controversia dedotta e che il processo potrà essere riassunto davanti al giudice ordinario, restando salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda in questa sede avanzata, ove la stessa sia riproposta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza;

Considerato che concorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Indica nell’Autorità giudiziaria ordinaria il giudice nazionale fornito di giurisdizione in materia.

Sono fatti salvi, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del codice del processo amministrativo ( D.Lgs. n. 104/2010) gli effetti sostanziali e processuali della domanda se il processo sarà riproposto, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza declinatoria di giurisdizione, innanzi al giudice indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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