T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 26-07-2011, n. 6698

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza della Corte di Cassazione, I Sezione n. 20980 del 1° agosto 2008, della cui esecuzione è questione, il Comune di Rotondi è stato condannato al pagamento in favore di D’Onofrio Francesco dell’importo di euro 64.800,00, da rivalutare secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 1° luglio 1988 e, dalla stessa data con gli interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate. Successivamente, a mezzo di atto notarile, il credito vantato dal sig. D’Onofrio Francesco, comprensivo di sorte capitale, rivalutazione ed interessi, il tutto per un ammontare di euro 238.402,03 è stato acquistato dalla società ricorrente, la quale afferma in ricorso di aver anche regolarmente comunicato al Comune di Rotondi l’intervenuta cessione.

Di qui la proposizione del presente ricorso per ottemperanza con cui è chiesto all’adito Tribunale di voler ordinare al Comune di Rotondi di dare esecuzione alla citata sentenza della Corte di Cassazione mediante il pagamento in favore della ricorrente società della somma liquidata in tale sede, maggiorata di interessi e rivalutazione, per un importo complessivo di euro 238.402,03, con richiesta di nomina di commissario ad acta in ipotesi di perdurante inerzia dell’amministrazione.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione comunale che contesta la sussistenza di una sua inerzia nel provvedere al pagamento prescritto dalla sentenza della cui esecuzione si tratta. In particolare, il Comune di Rotondi espone di aver corrisposto al D’Onofrio Francesco, dante causa della società odierna ricorrente, lire 332.540.000 con deliberazione del consiglio comunale n. 30 del 18 marzo 1996, a seguito della sentenza del tribunale di Avellino che per i fatti per cui era causa aveva condannato lo stesso Comune al pagamento della somma sopra richiamata. Espone ancora il Comune di aver effettivamente operato il disposto pagamento a mezzo di assegni circolari, puntualmente indicati nel controricorso e di cui è allegata allo stesso fotocopia. In altri termini, afferma di non essere tenuto ad alcun pagamento, spianandosi altrimenti la strada ad un inammissibile bis in idem.

E comunque il Comune eccepisce la nullità e la inefficacia della cessione del credito dedotta da parte ricorrente e quindi improduttiva di effetti nei suoi confronti sia perché non notificata, sia per insussistenza della ragione creditoria.

Alla camera di consiglio del 14 luglio 2011 il ricorso viene trattenuto in decisione.

Il ricorso per esecuzione di giudicato è inammissibile difettando la ricorrente società della necessaria legittimazione attiva per non aver fornito la prescritta prova della avvenuta comunicazione al Comune (ceduto) della intervenuta cessione.

Non sussiste, infatti, alcuna legittimazione ad agire per il cessionario senza la prova della cessione del credito. La natura consensuale di tale contratto comporta che il credito si trasferisca dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell’accordo, mentre l’efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore conseguono alla notifica o all’accettazione del contraente ceduto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 16 novembre 2010, n. 23093), il che non è avvenuto nel caso di specie.

Ferma quindi la inammissibilità del ricorso per la vista ragione, deve il Collegio comunque rilevare come parte ricorrente non abbia replicato al rilievo del resistente Comune in ordine all’avvenuto pagamento, invero in epoca risalente, degli importi di cui alla sentenza del Tribunale di Avellino, poi conducente alla decisione della Corte di Cassazione di cui è questione.

Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) dichiara il ricorso per esecuzione di giudicato, di cui in epigrafe, inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del resistente Comune di Rotondi, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre Iva e CAP, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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