T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 26-07-2011, n. 6697

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto ingiuntivo n. 3109/2009 emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 13 gennaio 2009 (RG 86265/08), il Comune di Terracina è stato condannato a pagare in favore dell’Associazione ricorrente la somma di euro 4.000,00, oltre gli interessi legali a decorrere dalla domanda nonché le spese legali liquidate in 43 euro per spese, 297,00 euro per competenze e 143 euro per onorari oltre I.V.A. e C.A.P.. Tale credito è stato riconosciuto in capo alla ricorrente in ragione dell’attività organizzativa svolta in occasione del Concerto di Natale.

Il suddetto decreto ingiuntivo è stato notificato al Comune di Terracina in data 30 marzo 2009.

Non essendo stata proposta opposizione il decreto è divenuto esecutivo in data 4 agosto 2009 ed è stato notificato, in forma esecutiva, in data 25 novembre 2010.

Dai documenti versati in atti risulta anche che la ricorrente ha notificato atto di precetto in data 19 ottobre 2009, atto di pignoramento verso terzi in data 23 novembre 2009 e infine atto di significazione e diffida ex articoli 90 e 91 del R.D. 642/1907 in data 7 gennaio 2010, con espresso avvertimento che scaduti trenta giorni dalla notifica del detto atto, si sarebbe provveduto ad inoltrare ricorso per l’integrale esecuzione del giudicato.

Attesa l’inerzia dell’amministrazione intimata è stato, quindi, proposto il presente ricorso affinché venga data integrale esecuzione al citato decreto ingiuntivo, chiedendosi, contestualmente, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.

Non risulta costituita in giudizio l’intimata amministrazione.

Alla camera di consiglio dell’8 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Dagli atti prodotti in giudizio risulta che l’amministrazione non ha ancora provveduto ad assicurare "effettività" alla pretesa creditoria della parte ricorrente non avendo posto in essere tutti gli interventi all’uopo doverosi, nonostante siano stati ritualmente notificati sia il decreto ingiuntivo che l’atto di diffida e messa in mora.

Pertanto, risultando osservate le formalità previste dall’articolo 114, comma 1, del d.Lgs. 104/2010, va affermata la persistenza dell’obbligo dell’amministrazione intimata ad ottemperare al giudicato nascente dal provvedimento giurisdizionale di cui sopra, per quanto dovuto.

Sono altresì dovute in questa sede le spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese ed i diritti di procuratore relativi all’atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale.

Non sono dovute, invece, le spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. del c.p.c. (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, 11.12.1987 n. 1917), poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato di cui al citato articolo 114 del c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.

Appare opportuno, al riguardo, assegnare per l’adempimento de quo al Comune di Terracina il termine di giorni 40 (quaranta), decorrente dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza.

In caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto provvederà il Prefetto di Latina o altro funzionario dallo stesso delegato, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, entro i successivi quaranta giorni, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione.

In caso di intervento del Commissario ad acta il compenso a quest’ultimo spettante, a carico del bilancio dell’amministrazione inottemperante, viene fissato fin da ora nell’importo di 1.000 euro.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) accoglie il ricorso in epigrafe, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto:

– dichiara l’obbligo del Comune di Terracina di provvedere, entro quaranta giorni dalla notificazione a cura della ricorrente o comunicazione della presente sentenza, a dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo di cui in epigrafe;

– nomina Commissario ad acta il Prefetto di Latina o altro funzionario da questi delegato, affinché provveda, in ipotesi di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione, a quanto previsto nel successivo termine di quaranta giorni dalla scadenza di quello assegnato all’Amministrazione resistente.

Condanna il Comune di Terracina al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente, che liquida in 1.500 euro oltre Iva e CAP, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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