Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-03-2011) 19-07-2011, n. 28760 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Bari con sentenza in data 4 giugno 2010, ha confermato la decisione del Tribunale di Trani con la quale M. F. era stato ritenuto responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, condannato alla pena di due anni di reclusione e lire dieci milioni di multa, fatti avvenuti il (OMISSIS).

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato. Deduce che la motivazione della sentenza impugnata è carente e manifestamente illogica. La Corte territoriale nel disattendere le argomentazioni difensive e confermare il giudizio di colpevolezza ha posto in essere un procedimento argomentativo palesemente illogico omettendo tra l’altro di considerare elementi di pacifica rilevanza. Gli elementi acquisiti in atti, non consentono in alcun modo di ricollegare al prevenuto la disponibilità e quindi la detenzione del quantitative di stupefacente rinvenuto occultato all’interno di un cespuglio della villa comunale, ovvero in luogo aperto, accessibile a chiunque, sul mero presupposto che il M. fu osservato dagli agenti di P.S. mentre sostava nelle immediate vicinanze di tale luogo. Si prospetta pertanto inesatta applicazione della legge penale in punto di ricostruzione della condotta.

Motivi della decisione

1. Il ricorso merita accoglimento.

2. La responsabilità del M. è stata ritenuta sulla base del comportamento del medesimo, quale direttamente osservato dagli agenti operanti che lo avevano visto in compagnia di tale F.D. nella locale Villa Comunale, sostare nei pressi di un cespuglio da cui F. era stato visto uscire e all’interno del quale era stato ritrovato lo stupefacente; alla vista degli agenti M. aveva tentato la fuga. La Corte di appello ha ritenuto del tutto "verosimile" il suo pieno coinvolgimento nella illecita attività di detenzione dello stupefacente (marijuana ed hashish) a fine di spaccio, tanto desumendo dalla sua posizione, dal tentativo di fuga e dal fatto che si trattava di soggetto già gravato da precedenti specifici.

Il giudizio di "verosimiglianza" espresso in sentenza rende evidente come non sia stata raggiunta la prova del concorso da parte del M. nel contestato reato; nessun elemento indica con certezza la sua consapevolezza del contenuto del cespuglio, dal quale è stato visto uscire solo l’altro indagato, e neppure la fuga può, di per sè, essere interpretata quale consapevolezza di ciò e volontà di collaborare allo spaccio; è infatti altrettanto verosimile che M., come da lui sostenuto, vedendo gli agenti, abbia istintivamente cercato di sottrarsi ad un accertamento che poteva rivolgersi a suo danno.

La mancanza di un quadro indiziario suscettibile di essere interpretato come prova della responsabilità del prevenuto induce pertanto ad annullare la sentenza impugnata per mancanza di prova della commissione del fatto da parte sua.

P.Q.M.

– annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere l’imputato commesso il fatto addebitato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *