T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 26-07-2011, n. 6689

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso in esame parte ricorrente impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, con i quali tra l’altro è stata disposta la cancellazione del ricorrente dagli elenchi degli invalidi civili disoccupati, di cui alla l. 482/68, nonché dalle liste del collocamento ordinario di cui all’art.10 della L 56/87, deducendo i seguenti motivi di gravame:

VIOLAZIONE DELL’ ART. 97 DELLA COSTITUZIONE.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE E DI DIRITTO ART. 10 L. 56/87 E LEGGI 246/49 E 482/68 – DIFETTO ED ERRONEITA" DELLA MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI

Si costituiscono in giudizio le parti controinteressate e l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, eccepisce l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione trattandosi di controversia riservata al giudice ordinario attinente a diritto soggettivo perfetto, la cui citazione non comporta alcun accertamento discrezionale ed è mero atto di citazione.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione. trattandosi di controversia riservata al giudice ordinario attinente a diritto soggettivo perfetto, la cui citazione non comporta alcun accertamento discrezionale ed è mero atto di citazione, risultando fondata l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa erariale:

Con esso parte ricorrente aggredisce il provvedimento con il quale l’Amministrazione, ha disposto la cancellazione del ricorrente dagli elenchi degli invalidi civili disoccupati, di cui alla l. 482/68, nonché dalle liste del collocamento ordinario di cui all’art.10 della L 56/87 ed in tale materia gia più volte la Cassazione civile, sez. un. (cfr.Cassazione civile, sez. un, 17 dicembre 1999, n. 911 e 10489/96; 11352/98;) ha avuto modo di chiarire che:

"…Il criterio di ripartizione tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione generale di legittimità è in linea di massima costituito, come è noto, dal fatto che la pretesa fatta valere nei confronti dell’amministrazione pubblica integri un diritto soggettivo ovvero un interesse legittimo; più in particolare la esistenza di un diritto soggettivo va affermata ogni qual volta, in relazione alla pretesa fatta valere nei suoi confronti, l’amministrazione non abbia alcun potere discrezionale di riconoscere o meno detta pretesa, ma solo quello di accertare che ricorrono gli elementi, richiesti dalla legge, per ottenere un determinato provvedimento.

"…Per altro verso questa stessa Corte ha avuto modo di precisare che a non diversa conclusione deve pervenirsi quando l’amministrazione abbia una discrezionalità tecnica, il cui esercizio non fa venir meno il diritto soggettivo (cfr., tra le più recenti, Cass. 22 marzo 1999SU n. 173), tanto è vero che, contro gli accertamenti sullo stato invalidante del soggetto, che tenda ad ottenere il riconoscimento di una percentuale di invalidità utile al riconoscimento dei benefici accordati dalla vigente normativa di settore, espressamente è ammessa la tutela dinanzi al giudice ordinario (art. 1 comma 8 l. 15 ottobre 1990 n. 295; artt. 3 comma 5 e 6 comma d.p.r. 21 settembre 1994 n. 698).

Muovendo da queste considerazioni, con specifico riferimento al caso degli invalidi civili, queste Sezioni unite hanno osservato che la iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio, a norma della legge 482 del 1968 non ha efficacia costitutiva dello status di invalido, ma si configura come un atto di accertamento dei requisiti previsti dalla disciplina del settore e che, pertanto, nello svolgimento di tale funzione la pubblica amministrazione svolge un’attività di "certazione", se del caso a seguito di un momento di discrezionalità tecnica, ma mai amministrativa, così che la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. 11 novembre 1998 n. 11352, 24 agosto 1999SU n. 591). Conclusione che deve essere pienamente condivisa, confortata come è dal dato normativo, in precedenza richiamato…..".

Per le considerazioni di cui sopra il ricorso va dichiarato inammissibile in tutte le sue domande e per la parte inerente il rilevato difetto di giurisdizione, avuto riguardo alle decisioni della Corte Costituzionale sulla translatio iudicii in data 12 marzo 2007, n. 77, del Consiglio di Stato, V, 14.4.2008, n.1605 e VI, 28.6.2007, n.3801, vanno fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, che dovrà essere riassunta, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cpa. innanzi al giudice fornito di giurisdizione e competente nel termine perentorio di 3 mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Quanto alle spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, subordinatamente alla riassunzione del giudizio, pena l’estinzione, nel rispetto dei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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