Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-03-2011) 19-07-2011, n. 28759 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. B.S. ha presentato alla Corte di appello di Ancona istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza n.184 del 2010, emessa da quella Corte di appello all’udienza del 2.2.2010, senza la presenza dell’imputato, e con la quale è stata confermata la sentenza del tribunale di Ancona in merito alla responsabilità per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e ridotta la pena inflitta ad un anno di reclusione e 3000,00 Euro di multa. Deduce che le notifiche sia del provvedimento di fissazione dell’udienza che dell’avviso dell’estratto della sentenza sono state effettuate all’imputato presso un domicilio errato. In primo grado egli era stato difeso di ufficio dall’avv.to Mary Basconi di Fabriano, presso la quale erano state effettuate le notifiche risultando l’imputato senza fissa dimora. Successivamente però egli aveva nominato un difensore di fiducia, l’avv.to Romagnoli di Fermo, che presentava appello e lo assisteva in tale fase. Tuttavia le notifiche sia del provvedimento di fissazione dell’udienza che dell’avviso dell’estratto della sentenza sono state effettuate all’imputato presso il presunto domicilio eletto, determinando la nullità degli atti successivi, la violazione del diritto di difesa dell’imputato e l’impossibilità di partecipare al giudizio.

2. La Corte di appello di Ancona ha trasmesso gli atti a questa Corte, giudice competente a decidere ex art. 175 c.p.p., comma 4.

Motivi della decisione

1. L’istanza di restituzione in termini è infondata.

A differenza di quanto sostenuto, B.S. aveva eletto domicilio presso l’avv.to Basconi in sede di interrogatorio per la convalida dell’arresto (v. verbale del 10.8.2009) e da tale difensore è stato difeso nel procedimento di primo grado, celebrato con rito abbreviato. Egli, dopo la condanna di primo grado ha nominato difensore di fiducia l’avv.to Michela Romagnoli, senza però modificare la precedente elezione di domicilio. Risultava dunque applicabile il principio di ultrattività dell’efficacia dell’elezione di domicilio di cui alla sentenza n.8116 del 2010, dallo stesso ricorrente richiamata sia pure per sostenerne la inapplicabilità per mancanza del presupposto della elezione di domicilio. Si aggiunga che l’atto di appello è stato proposto dall’avv. Romagnoli e della citazione per l’udienza camerale avanti la Corte di appello di Ancona è stato dato avviso all’imputato nel domicilio eletto e al difensore di fiducia. L’avv.to Romagnoli ha partecipato al giudizio di appello, sia pure attraverso un sostituto, senza sollevare alcuna eccezione sulla regolarità della notifica effettuata al suo assistito e tanto più senza in alcun modo eccepire la sua mancata conoscenza del procedimento di appello, del quale era peraltro evidente la piena conoscenza da parte dell’imputato, avendo egli conferito apposito mandato difensivo ad un avvocato di sua fiducia.

2. In tale situazione risulta destituito di fondamento l’assunto dell’imputato di non essere stato messo in condizione, senza sua colpa, di conoscere la pendenza del procedimento di appello ed il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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