T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 26-07-2011, n. 6687

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti appartengono tutti al personale docente ed educativo delle istituzioni statali, e hanno maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi. Hanno pertanto presentato domanda di partecipazione al corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con DDG del MIUR – Dipartimento per l’istruzione Direzione Generale per il Personale della Scuola 22.11.2004, ai sensi dell’art. 29, d.lgs. n. 165/2001.

Secondo le disposizioni richiamate, il corso concorso si articola nelle seguenti fasi: selezione per titoli culturali, professionali e di servizio; prove di esame scritte e orali di ammissione; periodo di formazione; prova d’esame finale scritta e orale. I posti messi a concorso sono 1500, ripartiti a livello regionale, per settore formativo primario, secondario, educativo.

All’esito della selezione per titoli compiuta sulla base della tabella di valutazione allegata al bando, la commissione esaminatrice ha redatto le graduatorie generali regionali di merito, distinte per settori formativi, secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivamente conseguito da ciascun candidato. Sulla base delle predette operazioni è stato quindi ammesso al concorso un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso per ciascun settore formativo – salvi coloro che hanno riportato lo stesso punteggio del candidato che occupa l’ultimo posto utile.

A seguito della pubblicazione definitiva delle predette graduatorie, avvenuta con DDG 15.7.005 prot. n. 4418/C6 del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Generale, i ricorrenti sono risultati definitivamente esclusi dal concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

Con il ricorso in esame i ricorrenti impugnano gli atti indicati in epigrafe. deducendo i seguenti motivi di gravame:

1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE PER FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 28; 29, C. 3, D.LGS. N. 165/2002 E DEGLI "ARTT. 3,7, E 19. DPR 2492004 N. 272. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’, IRRAGIONEVOLEZZA. DISPARITA" DI TRATTAMENTO.

Con DDG del MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il Personale della Scuola, 22.11.2004 è stato bandito il primo corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria, e per gli istituti educativi.

Le norme suindicate prevedono un’articolazione della procedura concorsuale in fasi: selezione per titoli; concorso di ammissione; periodo di formazione; esame finale (cfr. art. 3).

Non può sfuggire il totale snaturamento del principio primario del concorso pubblico per esami. Specie allorché si consideri che – dati alla mano – in tutta Italia le domande di partecipazione sono state circa 35.000, a fronte di un numero di ammessi alle prove concorsuali pari a 10.500 (1.500 posti di dirigente messi a concorso, moltiplicato per sette, secondo il meccanismo di sbarramento previsto dal bando): dunque, nei confronti di 25.000 aspiranti dirigenti scolastici – pari al 70% del totale – il concorso in parola si è trasformato in un concorso per titoli con effetti preclusivi.

La vanificazione del principio concorsuale è ancor più evidente sol che si apprezzino le disposizioni legislative artt. 28 e 29, d.lgs. n. 165/2001; artt. 3, 7, DPR 272/2004.

Un meccanismo come quello previsto dal bando concorsuale di cui si controverte, alla stregua del quale la sola valutazione dei titoli produce effetti preclusivi per i candidati, senz’altro appare in contrasto sia con l’art. 29, d.lgs. n. 165/2001, sia con il richiamato principio del concorso per esami per l’accesso alla dirigenza pubblica di cui agli artt. 28, d.lgs. n. 165/2001; 3, 7, 19, DPR n. 272/2004.

L’illegittimità nei profili illustrati di siffatto sistema selettivo produce effetti invalidanti su tutti i consequenziali provvedimenti adottati dall’amministrazione procedente, ivi comprese le impugnate graduatorie generali regionali definitive di merito relative alla valutazione dei titoli, settore formativo scuola primaria e scuola secondaria.

Le previsioni del bando ed i conseguenti provvedimenti predispongono arbitrariamente, senza nessun precedente parametro, una valutazione di titoli culturali, professionali e di servizio sulla base di punteggi altrettanto arbitrariamente definiti nella tabella allegata al bando.

Invero, vengono apprezzati titoli privi di alcuna specifica attinenza con la funzione istituzionale che gli aspiranti saranno chiamati a svolgere.

Oltre a ciò, illogicamente si assegna un punteggio pari a punti 1,50 per ogni anno di servizio prestato con la qualifica di preside incaricato, contro i punti 0,40 riconosciuti per il servizio svolto in qualità di docente:

Un ultimo profilo di illegittimità per disparità di trattamento si rinviene nel meccanismo selettivo previsto dalle disposizioni del bando concorsuale in questa sede pure impugnate: invero, l’applicazione indifferenziata dello sbarramento per titoli ad un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso, ai diversi settori formativi, e alle diverse aree regionali, realizza inique situazioni di disuguaglianza.

2. DELL’ILLEGITTIMITA" COSTITUZIONALE DELL’ART. 29, C. 3, D.LGS. 30.3.2001 N. 165 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 76, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Ove si ritenesse che la selezione per titoli con effetti di previo e gratuito sbarramento (riproposta nel decreto direttoriale che ha bandito il concorso a dirigente scolastico) è invero prevista dall’art. 29, c. 3, d.lgs. n. 165/2001, e che il decreto direttoriale che ha bandito il concorso a dirigente scolastico semplicemente la ripropone ex lege, si deduce la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale del predetto art. 29, c. 3, d.lgs. n. 165/2001, nella parte in cui prevede che al concorso di ammissione accedono coloro che superano la selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso, per contrasto con gli artt. 3, 36, 97 della Costituzione.

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere.

Va infatti osservato come l’interesse azionato dai ricorrenti con i loro motivi di impugnativa fosse unicamente quello di conseguire la nomina a dirigente scolastico nell’ambito di una procedura para concorsuale e subprocedimentale nella quale gli istanti lamentavano sostanzialmente la loro mancata ammissione al corso di formazione per dirigenti scolastici relativo al settore formativo della scuola primaria e secondaria di I grado, approvata con lo stesso ddg del 27.7.06 con contestuale richiesta di esclusione dalla procedura dei concorrenti nominativamente indicati ed asseritamente privi di titolo e requisiti di accesso al concorso.

Nelle more del giudizio, come è noto, le traversie della procedura concorsuale in discorso hanno indotto il legislatore (art. 1, comma 619, L. n. 296/1996) a disporre una "generalizzata sanatoria" in favore di tutti i docenti inclusi nelle graduatorie regionali per l’ammissione al corso formativo pieno iure o con riserva, in posizione utile o non.

In particolare, la graduatoria in parola è stata trasformata in graduatoria definitiva dalla quale, ex lege, l’Amministrazione ha attinto ed attinge per le nomine a dirigente scolastico secondo l’ordine indicato nel citato comma 619 della legge finanziaria.

In tale situazione l’interesse azionato dai ricorrenti (la cui posizione giuridica lesa consisteva nella esclusione ovvero dalla mancata ammissione al corso di formazione per dirigenti scolastici relativo al settore formativo della scuola primaria e secondaria di I grado, approvata con lo stesso ddg del 27.7.06) è radicalmente venuto meno posto che la nuova normativa ha travolto in radice la fase provvedimentale del subprocedimento di ammissione od esclusione al corso di formazione per dirigenti scolastici di cui si controverte in questa sede.

D’altra parte, il Consiglio di Stato, Sez. VI, nella decisione n. 98/2008, evidenzia come non bisogna confondere il contenzioso diretto a conseguire la nomina in ruolo e nel quale si contesta la regolarità delle procedure concorsuali con il diverso contenzioso relativo all’ordine da seguire nelle assunzioni e nel quale si aziona l’interesse a conseguire la nomina con precedenza, trattandosi di contenziosi autonomi e distinti e ribadisce che "’Alla luce delle vicende in precedenza sintetizzate, il Collegio ritiene di dover prendere atto, come richiesto, della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse all’appello, restando affidato al diverso contenzioso concernente le fasi attuative della citata legge n. 296/2006, la tutela delle ragioni di intervento illustrate in ricorso").

Da ciò consegue che, per effetto della sanatoria intervenuta ex art. 1, comma 619, L. n. 296/1996, non avendo i ricorrenti formulato motivi aggiunti, le uniche domande attualmente ammissibili e procedibili sono quelle con cui si contesta l’ordine delle assunzioni e non pure quelle dirette a precludere la nomina (od ottenerne la caducazione), con depennamento dalle graduatorie regionali, di docenti che vi risultano inclusi.

Precisa infatti il Consiglio di Stato, Sez. VI, nella decisione n. 1408/2008, "Con la disposizione in esame (NDR comma 619), dunque, si apriva in effetti la via per vere e proprie nomine ex lege di soggetti, non in possesso dei titoli per accedere alle prove di esame propedeutiche, ovvero non dimostratisi in grado di superare le prove stesse, persino con scavalcamento di coloro che avessero superato entrambe le fasi – -a) e b) (NDR selezione per titoli; successive prove di esame propedeutiche all’ammissione al corso di formazione) – in questione, con l’unica esigenza che i candidati di cui trattasi avessero ottenuto, benché con riserva, l’ammissione al corso concorso. Per gli altri, pure idonei all’ammissione al medesimo corso, per aver superato le prove propedeutiche sia scritte che orali, ma non rientranti nel contingente numerico degli ammessi, il medesimo art.1, comma 619, L. n. 296/2006 disponeva che si procedesse alla nomina "sui posti vacanti e disponibili a livello regionale" previa partecipazione con esito positivo "ad un apposito corso intensivo di formazione, indetto dall’Amministrazione…..nell’anno scolastico 2006/2007"."

Il comma 619 in parola ha dunque introdotto una vera e propria sanatoria indistinta e generalizzata in favore di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie regionali al fine di impedire che le questioni interpretative ed applicative di una normativa tutt’altro che di piana lettura si ritorcessero contro i docenti che avevano partecipato alla procedura.

Nella specie la stessa Amministrazione resistente in esito alla disposta istruttoria ha confermato che:

– con l’entrata in vigore della legge n, 296/2006 – art.1, comma 619 – che ha abolito l’esame finale previsto dall’art. 17 del bando di concorso, la graduatoria impugnata in questa sede, originariamente finalizzata all’ammissione al corso di formazione si è trasformata in graduatoria definitiva finalizzata alla nomina in ruolo, previa verifica della frequenza e del superamento del corso medesimo (si ricorda che, ai sensi dell’art. 16, nn. 8 e 9, del bando, il corso di formazione si doveva intendere superato se non erano effettuate un numero di assenze superiore ad 1/6 delle ore complessive di lezione frontale e 1/6 delle ore complessive di tirocinio), con la conseguenza che nel nuovo atto di trasformazione della graduatoria definitiva sono stati compresi soltanto i candidati che avevano superato il corso di formazione il cui numero è risultato pari a 92 e tutti questi sono stati nominati nel ruolo della Dirigenza Scola!5tica con decorrenza 1.9.2007 con esclusione dei ricorrenti da parte dei quali non sono state presentate all’Amministrazione resistente specifiche richieste al riguardo.

Né in questa sede vengono formulate o circostanziate doglianze ritualmente notificate mediante anche la formulazione di motivi aggiunti in merito alla asserita pregiudizievole posizione scaturente dall’atto di trasformazione della nuova graduatoria anche agli effetti della decorrenza della nomina o destinazione di servizio alla luce della nuova normativa introdotta ex art. 1, comma 619, L. n. 296/1996, di modo che nessuna utilità sostanziale deriverebbe ai ricorrenti dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato per asseriti vizi procedimentali di una fase concorsuale superata dallo jus superveniens posto che la loro posizione giuridica rimarrebbe comunque incisa dalla nuova graduatoria non impugnata in questa sede.

Sulla base delle suesposte considerazioni, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere ivi compresa per la ricorrente P.R. per la quale la difesa di parte ricorrente ha dichiarato nella pubblica udienza di non avere interesse alla coltivazione del gravame.

Nei confronti della ricorrente M.A. il Collegio nel prendere atto dell’avvenuta morte dichiara ai fini riassuntivi l’interruzione del processo.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere e limitatamente alla ricorrente M.A. dichiara ai fini riassuntivi l’interruzione del processo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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