T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 26-07-2011, n. 6686

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame parte ricorrente, che asserisce di essere stato ammesso alla scuola di specializzazione in Medicina del lavoro presso l’università cattolica del S. Cuore per gli anni accademici dal 1983/87 conseguendo la relativa specializzazione chiede l’accertamento del diritto alla corresponsione della borsa di studio in relazione agli anni 1983/1987 nel corso dei quali parte ricorrente ha frequentato la Scuola di Specializzazione a norma delle Dir. CEE n.82/76 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

A tale riguardo deducono le seguenti doglianze:

Violazione e falsa applicazione delle direttive CEE 75/362 e 363 e 82/76 e della decisione della corte di giustizia CEE, Sezione IV, in data 3.10.2000,dell’art.3 Costituzione

Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento –

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso ed eccepisce il difetto di giurisdizione.

Motivi della decisione

Risulta fondata l’eccezione per difetto di giurisdizione sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato.

Ed invero, premesso che parte ricorrente agisce per la declaratoria del diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui alle direttive CEE n.75/363 e n.82/, con riguardo alla frequenza dei corsi di specializzazione per gli anni 1983/1987 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Considerato che in relazione alla controversia in esame deve dichiararsi il difetto di giurisdizione in conformità all’ ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (Consiglio Stato, sez. VI, 9 febbraio 2004, n. 445; Corte di Cassazione SS.UU., 28 novembre 2007, n. 24665; Consiglio Stato, sez. VI, 29 febbraio 2008, n. 750), orientamento dal quale si traggono indicazioni contrarie a quanto prospettato da parte ricorrente;

Considerato che, in disparte la configurazione giuridica del rapporto sotteso e quindi della borsa di studio, i precedenti su citati concordano nel senso della esistenza di un diritto soggettivo non attratto nella giurisdizione del giudice amministrativo e ciò anche con riferimento ai riflessi in argomento della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 (cfr. sul punto nello specifico Consiglio Stato, sez. VI, 29 febbraio 2008, n. 750; Corte di Cassazione SS.UU., 28 novembre 2007, n. 24665);

Considerato quindi che in esito all’attivata domanda, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;

Viste: (a) la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 12 marzo 2007 che, nel dichiarare l’illegittimità dell’articolo 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ha introdotto l’istituto della translatio judicii, quindi la possibilità di proseguire il giudizio innanzi al giudice fornito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda; (b) le decisioni del Consiglio Stato sez. VI, 13 maggio 2008, n. 2231, Consiglio Stato sez. VI, 28 giugno 2007, n. 3801 e 7 agosto 1987, n. 565;

Considerato che, in ragione di quanto su indicato, deve essere: l1) dichiarato il difetto di giurisdizione dell’ adita Sezione (cfr. Tar Campania – Napoli, Sez.VIII, sentenza n.9587 del 23 giugno 2008); (2) dichiarata la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda che dovrà essere riassunta innanzi al giudice fornito di giurisdizione e competente, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, come disposto dall’art. 11, co. 2, del cod.proc.amm.vo.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe:

– dichiara il difetto di giurisdizione in esito al ricorso in epigrafe;

– dichiara la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda subordinatamente alla riassunzione del giudizio, pena l’estinzione, nel rispetto dei termini di cui in motivazione;

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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