Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-02-2011) 19-07-2011, n. 28450

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 12-2-2010 la Corte di Appello di Roma confermava nei confronti di L.N.A. la sentenza emessa dal Tribunale di Latina in data 19-4-2006,con la quale l’imputato era stato dichiarato colpevole del reato ascrittogli ai sensi dell’art. 582 c.p., per aver cagionato lesioni giudicate guaribili in giorni trenta a L.L., colpendolo con pugni al volto ed al collo, fatto avvenuto in data (OMISSIS).

Con tale sentenza l’imputato era stato condannato previa concessione delle generiche, alla pena di mesi due di reclusione con i benefici di legge, ed al risarcimento del danno in favore della parte civile,come da dispositivo.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo: 1 – la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per difetto di motivazione, rilevando che la sentenza risultava viziata da carenza della motivazione circa le valutazioni delle deposizioni testimoniali rese da A.R. e C.S..

In particolare la difesa rilevava che l’ A. aveva escluso il verificarsi dell’episodio essendosi trovato sul luogo ove aveva incontrato il L..

D’altra parte la Corte aveva ipotizzato, senza valide giustificazioni, che tale teste avesse potuto non ricordare quell’incontro.

Inoltre la difesa evidenziava che erano state disattese senza alcuna valida giustificazione le dichiarazioni della teste C.S., che aveva escluso che il L. fosse presente nel luogo (località (OMISSIS)) alla data del fatto.

In base a tali rilievi la difesa riteneva altresì che la Corte territoriale avesse reso una motivazione puramente apodittica, in base al travisamento delle risultanze dibattimentali, e trascurando immotivatamente la validità delle dichiarazioni rese dall’imputato.

Peraltro veniva censurata la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, che si erano poste alla base del giudizio di responsabilità.

Diversamente la difesa rilevava che il L. era animato da rancore verso il L.N. – (Sindaco) – per pregressi fatti di calunniarne lo stesso L. aveva commesso ai danni della cognata del L.N., ed aveva presentato anche numerose denunzie contro soggetti della amministrazione locale.

Infine la difesa rilevava che tali circostanze non erano state compiutamente esaminate nella motivazione, che si riteneva meramente apparente, ed in contrasto con le due deposizioni rese dai testi A.R. e C.S..

Per tali elementi chiedeva dunque l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso deve ritenersi inammissibile.

Invero del tutto generiche e tendenti alla diversa interpretazione delle risultanze processuali si rivelano le deduzioni difensive con le quali si censura la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa resa dal giudice di appello.

Al riguardo, invece deve sottolinearsi che il giudizio risulta basato sull’analisi attenta ed esauriente della condotta contestata, avendo la Corte territoriale evidenziato che era stato accertato che il L. si era presentato al pronto soccorso ospedaliero in cui erano state rilevate lesioni e che la versione fornita dalla persona offesa era stata avvalorata da altra testimonianza, attentamente valutata e da altri testi specificamente richiamati.

Resta altresì puntuale la valutazione delle deduzioni della difesa anche in riferimento alla attendibilità delle deposizioni poste a fondamento della decisione.

In conclusione,al cospetto di dettagliata e coerente motivazione devono ritenersi inammissibili i motivi di ricorso in precedenza richiamati, ove non si evidenziano discrasie o carenze della decisione impugnata della quale non si rappresentano significativi elementi di contrasto (quanto alla valutarne della deposizione del teste A., che si ritiene scevra da incongruenze), con altre risultanze processuali da evidenziare il dedotto travisamento della prova.

Pertanto la Corte deve dichiarare l’inammissibilità del gravame ed il ricorrente va condannato al pagamento delle ulteriori spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina in Euro 1.000, oltre al rimborso spese in favore della costituite parte civile si liquidano in complessivi Euro 1.50000, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 1.500,00 oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *