Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-02-2011) 19-07-2011, n. 28804 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 15/6/2010 il GIP del Tribunale di Catania emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di I.O.E., per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in relazione ad episodi di cessione di sostanza stupefacente consumati in (OMISSIS), altro in epoca prossima a tale data e l’ultimo il 20/1/07.

Le fonti di prova erano costituite da indagini di P.G. ed intercettazioni.

2. Con ordinanza del 9/7/2010 il Tribunale di Catania rigettava l’istanza di riesame avanzata dall’ I..

Osservava il Tribunale che:

– dalle intercettazioni emergevano numerose telefonate tra tale B.S. da un lato e l’ I. e tale C. dall’altro. Questi ultimi sollecitavano pagamenti al B. il quale disperatamente chiedeva delle dilazioni;

– in data 20/12/2006 era stato video filmato l’incontro presso il casello autostradale di Acireale del B.G. (fratello di S.) con l’ I. ed i fratelli C. in occasione del quale questi ultimi consegnavano un involucro bianco al predetto B.;

– in data 20/l/2007 la P.G. assiste ad altro incontro svoltosi con le medesime modalità, nel corso del quale veniva consegnato al B. un altro involucro. Fermato dopo l’incontro, a bordo dell’auto veniva rinvenuto il predetto involucro che risultava contenere 100 gr. di cocaina.

Osservava il Riesame che le telefonate intercettate erano sicuramente riferibili al traffico di stupefacenti e non a rapporti di lavoro;

che inoltre la custodia cautelare in carcere si imponeva in ragione della pericolosità sociale dell’ I., gravato da un precedente specifico per il D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74. 3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagato, lamentando:

3.1. la violazione di legge ( art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c-bis)) per non avere il GIP, nell’ordinanza cautelare, valutato gli elementi a favore dell’indagato, costituiti dai rapporti di lavoro con la ditta Bentivegna;

3.2. il difetto di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza, essendo documentati i rapporti di lavoro relativi alla demolizione di autovetture, per cui in assenza di riscontri, le conversazioni non potevano essere riferite a traffico di droga;

3.3. il difetto di motivazione in ordine alla affermata sussistenza di esigenze cautelari, a fronte dei quattro anni di distanza tra la commissione dei reati e l’adozione della misura ( art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c)).

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato.

3.1. Con consolidata giurisprudenza questa Corte di legittimità ha statuito che "Atteso l’effetto interamente devolutivo che caratterizza il riesame delle ordinanze applicative di misure cautelari, deve ritenersi che il tribunale del riesame, cui è conferito il potere di annullare, riformare o confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle in esso indicate, possa sanare, con la propria motivazione, le carenze argomentative di detto provvedimento, pur quando esse siano tali da dar luogo alle nullità, rilevabili d’ufficio, previste dall’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c bis) " (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6322 del 21/11/2006 Cc. (dep. 14/02/2007), Montuori, Rv. 235825; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 8590 del 16/01/2006 Cc. (dep. 10/03/2006), Pupuleku, Rv. 233499).

Invero, in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, il giudice del riesame non può annullare il provvedimento impugnato per difetto di motivazione, atteso che il nostro ordinamento processuale a fronte delle nullità comminate per omessa motivazione dei provvedimenti riserva solo al giudice di legittimità il potere di pronunciare il relativo annullamento. Tale potere è precluso al giudice di merito di secondo grado a maggior ragione quando a costui, come nel caso del riesame, il thema decidendum è devoluto nella sua integrante (Cass. Sez. 3A, 19 gennaio 2001, Senzadio, rv. 218752).

Pertanto deve ritenersi che all’effetto interamente devolutivo che caratterizza l’impugnazione per riesame a tale giudice è conferito il potere di sanare, con la propria motivazione, le carenze argomentative dell’ordinanza oggetto del riesame, e ciò ancorchè esse siano tali da integrare le nullità – rilevabili d’ufficio – previste dall’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c) bis, riguardanti anche l’esposizione delle esigenze cautelari. Nel caso di specie, le carenze argomentative lamentate dal ricorrente nei punti 2.1. e 2.3. sono state colmate dal giudice del riesame il quale ha osservato che:

– la valenza indiziaria delle indagini e delle intercettazioni non era smentita dalla sussistenza di rapporti di lavoro tra il B. ed i coindagati, tra cui l’ I.; infatti la vicenda della rottamazione della Golf, nei discorsi intercossi tra le persone coinvolte nelle conversazioni, era tenuta ben distinta dalle conversazioni inerenti al traffico di droga.

– quanto alle esigenze cautelari, l’ I. era portatore di una qualificata pericolosità, emergente dal fatto che, già gravato da precedenti per i delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, aveva continuato a svolgere gli illeciti traffici per un apprezzabile lasso di tempo. Pertanto la personalità e professionalità delinquenziale manifestata imponevano l’adozione della misura cautelare per esigenze di prevenzione sociale.

3.2. Quanto ai gravi indizi di colpevolezza, preliminarmente va ricordato quali siano i limiti del sindacato della Corte di Cassazione in materia cautelare. In particolare è stato più volte ribadito che "l’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive degli indagati, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l’applicazione delle misura cautelare e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro di carattere negativo, il cui possesso rende l’atto insindacabile: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza nel testo dell’esposizione di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento" (Cass. 4, n. 2050/96, imp. Marseglia, rv. 206104; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 40873/2010, imp. Merja, rv. 248698).

Orbene, nel caso di specie, il Riesame ha indicato in modo esaustivo gli indizi gravanti sull’indagato ed emergenti dalle indagini di P.G., appostamenti, videoriprese e dalle intercettazioni, le quali hanno trovato riscontro, in un’occasione, nel sequestro della sostanza stupefacente. Le censure mosse sul punto dalla difesa all’ordinanza, esprimono solo un dissenso rispetto alla ricostruzione del fatto ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.

L’infondatezza dei motivi di ricorso impone il suo rigetto. Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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