T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 26-07-2011, n. 6681

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe chiedendone l’annullamento.

La difesa di parte ricorrente alla pubblica udienza del 16.giugno 2011 ha dichiarato che nelle more del giudizio è venuto meno l’interesse alla coltivazione del gravame.

In tale situazione non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere con compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dichiara l’improcedibilità del ricorso indicato in epigrafe per sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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