Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-02-2011) 19-07-2011, n. 28802

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con provvedimento del 30/11/2005 il G.I.P. del Tribunale di Castrovillari disponeva l’ammissione al gratuito patrocinio dell’imputato P.D.. Con successivo decreto del 20/11/2007 il Tribunale di Castrovillari revocava l’ammissione a seguito di informativa dell’Agenzia delle Entrate che aveva rilevato, per gli anni 2004 e 2005, la percezione da parte dell’istante di redditi superiori al limite consentito di Euro 9.723,84= (Euro 15.304= per l’anno di imposta 2004; Euro 16.238= per l’anno di imposta 2005=).

Decidendo in sede di opposizione, il Tribunale di Castrovillari, con provvedimento del 6/4/2009, confermava la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore della P., lamentando la erronea applicazione della legge ed il difetto di motivazione, laddove il giudice di merito non aveva tenuto conto che il reddito tipizzato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76 è costituito dal reddito imponibile, depurato da tasse, deduzioni e detrazioni. Pertanto la decisione era stata adottata travisando gli elementi fattuali e sulla base di una fuorviante informativa dell’Agenzia delle Entrate.

3. Il ricorso è infondato.

Va preliminarmente evidenziato che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, nell’indicare le condizioni di ammissione al gratuito patrocinio, non fa solo riferimento al "reddito imponibile ai fini dell’imposta personale … risultante dall’ultima dichiarazione", bensì anche ai "redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva".

Orbene, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 382 del 1985, nell’affrontare la problematica dei limiti di reddito per il patrocinio gratuito, ha precisato che "nella nozione di reddito, ai fini dell’ammissione del beneficio in questione, devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga, anche gli aiuti economici (se significativi e non saltuari) a lui prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi, – pur non rilevando agli effetti del cumulo – potranno essere computati come redditi direttamente imputabili all’interessato, ove in concreto accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall’art. 2739 cod. civ., quali il tenore di vita ecc.".

Tale indirizzo interpretativo è stato più volte confermato da questa Corte di legittimità, deducendone che qualsiasi introito che l’istante percepisce con caratteri di non occasionalità, confluisce nel formare il reddito personale, ai fini della valutazione del superamento del limite indicato nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76 (cfr. ex plurimis, Cass. 4, 45159/05, Bagarella; cfr. anche Corte Cost. sent. n. 144 del 1992).

La ragione dell’accertamento degli effettivi redditi percepiti dall’istante, risponde all’esigenza di autorizzare il trasferimento allo Stato di una spesa (di difesa tecnica) che la parte da sola non riesce a sostenere, così facendo appello alla solidarietà della collettività.

Con riferimento al caso di specie va evidenziato che i rilievi esposti dal Giudice del merito appaiono corretti. Invero, nella determinazione del reddito, da valutarsi ai fini dell’individuazione delle condizioni necessario per l’ammissione al gratuito patrocinio, non si può tener conto di detrazioni o deduzioni stabilite dal legislatore. Si tratta di poste finalizzate alla determinazione concreta dell’imposta da pagare, concetto questo che presenta una configurazione diversa rispetto al reddito imponibile cui fa riferimento al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76 (D.P.R. in tema di spese di giustizia), che intende dare rilevanza al reddito lordo ed anche a redditi non assoggettabili ad imposta ma indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita dell’istante.

Alla infondatezza del ricorso consegue il suo rigetto ed a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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