T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 26-07-2011, n. 6692

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente società, E.C. S.r.l., espone che la R.F.I. S.p.A. affidava alla C. S.p.A. i lavori di realizzazione di cinque sottovia carrabili, due cavalcaferrovia, rampe e rotatorie, nonché di adeguamento della viabilità esistente, per la soppressione di passaggi a livello sulla linea "AlessandriaOvada", nei Comuni di Castellazzo Bormida, Castelspina e Predosa.

1.1. A sua volta, la C. S.p.A. provvedeva ad affidare tramite subappalto all’esponente i lavori di fornitura e posa di materiale stabilizzato e di conglomerati bituminosi.

1.2. Tuttavia, la C. S.p.A. provvedeva a riscontrare soltanto parzialmente le fatture emesse in relazione allo stato di avanzamento dei lavori dalla società esponente, sicché questa, non riuscendo a recuperare i crediti maturati, era costretta a segnalare le inadempienze dell’appaltatore principale alla R.F.I. S.p.A., quale stazione appaltante.

1.3. Successivamente, la C. S.p.A. portava a conoscenza dell’esponente di versare in stato di liquidazione e di essere stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, sulla base di una proposta di concordato comportante il pagamento al 100% dei creditori privilegiati e fino al 25% per i creditori chirografari.

1.4. Per meglio dedurre rispetto a detta proposta, l’E.C. S.r.l., creditore chirografario nella procedura di concordato de qua, presentava alla stazione appaltante istanza di accesso agli atti dell’appalto di cui trattasi, ma l’istanza veniva respinta dalla R.F.I. S.p.A. con nota del 4 febbraio 2011, n. RFIDINSPL\A0011\P\2011\0000068.

2. Avverso l’ora visto diniego di accesso è insorta la società esponente, impugnandolo con il ricorso in epigrafe e chiedendone l’annullamento. La società ha chiesto, altresì, l’accertamento del proprio diritto ad accedere agli atti oggetto dell’istanza ostensiva e la condanna di R.F.I. S.p.A. a consentire l’accesso, con nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia di quest’ultima oltre il termine assegnatole.

2.1. A supporto del gravame, premesso l’assoggettamento di R.F.I. S.p.A. alla normativa in materia di accesso ai documenti, quale gestore di pubblico servizio, ex artt. 22, comma 1, lett. e), e 23 della l. n. 241/1990, la società ha dedotto le seguenti doglianze:

– violazione degli artt. 22, 24 e 25 della l. n. 241/1990, eccesso di potere (carenza del presupposto, arbitrarietà, illogicità, violazione del giusto procedimento, distorta ed erronea motivazione), nonché violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, perché erroneamente R.F.I. S.p.A. motiverebbe il diniego sulla base della mancanza di un interesse diretto, concreto ed attuale del subappaltatore a conoscere gli atti contrattuali che legano stazione appaltante ed appaltatore principale;

– violazione degli artt. 22, 24 e 25 della l. n. 241/1990, eccesso di potere (carenza del presupposto, arbitrarietà, illogicità, violazione del giusto procedimento, distorta ed erronea motivazione), nonché violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, perché la ricorrente avrebbe un interesse giuridicamente tutelato alla conoscenza degli atti oggetto dell’istanza ostensiva: visto il rapporto di subappalto che la legava alla C. S.p.A., la società avrebbe, infatti, interesse a verificare se l’appaltatore ha per davvero trasmesso ogni atto utile al committente per la liquidazione dei compensi richiesti, in uno ai rapporti intrattenuti con la società subappaltatrice stessa;

– violazione degli artt. 22, 24 e 25 della l. n. 241/1990, eccesso di potere, arbitrarietà, in quanto la formale istanza di accesso sarebbe del tutto regolare, essendo stati in essa puntualmente indicati gli elementi necessari al suo riscontro;

– violazione degli artt. 22, 24 e 25 della l. n. 241/1990, eccesso di potere, arbitrarietà, atteso che la società ricorrente avrebbe interesse a conoscere lo stato e la cronologia dei pagamenti effettuati a C. S.p.A. da R.F.I. S.p.A., per apprezzare, nella prospettiva di una sua pretesa ipoteticamente azionabile in via surrogatoria nei riguardi di quest’ultima, l’eventuale responsabilità di R.F.I. S.p.A. per i pagamenti eventualmente effettuati, e le azioni da intraprendere a tutela del proprio credito in relazione ad eventuali pagamenti da effettuare.

2.2. Si è costituita in giudizio R.F.I. S.p.A., depositando una memoria difensiva e concludendo per la reiezione del ricorso.

2.3. L’E.C. S.r.l. ha replicato con memoria, insistendo per la fondatezza del ricorso e per il suo integrale accoglimento.

2.4. Nella Camera di consiglio del 9 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Il ricorso è infondato.

3.1. La richiesta di accesso respinta dalla resistente R.F.I. S.p.A. ha ad oggetto la documentazione concernente l’appalto per i lavori che la medesima R.F.I. S.p.A. ha affidato alla C. S.p.A. (più sopra specificati), senza ulteriori delimitazioni. Ha, inoltre, ad oggetto, la documentazione inerente il subappalto (di cui, peraltro, la ricorrente dovrebbe già essere in gran parte in possesso, trattandosi della documentazione relativa ad un contratto del quale essa è parte).

3.2. Secondo l’insegnamento della giurisprudenza consolidata, la disciplina sull’accesso è volta solo a tutelare l’interesse alla conoscenza di determinati atti, e non l’interesse ad effettuare un controllo generico e generalizzato sull’attività della P.A. (o del gestore di pubblico servizio, ex art. 23 della l. n. 241/1990), in quanto, correlativamente all’esercizio del diritto alla conoscenza di atti, sussiste la legittima pretesa della P.A. a non subire intralci alla propria attività istituzionale, possibili in caso di presentazione di istanze strumentali e/o dilatorie, tali da determinare un appesantimento dell’azione amministrativa, in contrasto con i principi ex art. 97 Cost. (cfr. C.d.S., Sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6899; T.A.R. Molise, Sez. I, 9 dicembre 2010, n. 1528). Per conseguenza, l’istanza di accesso ai documenti amministrativi non può essere palesemente sproporzionata rispetto all’effettivo interesse conoscitivo del soggetto, che ha l’onere di specificare il puntuale riferimento che lega il documento richiesto alla propria posizione soggettiva, ritenuta meritevole di tutela (cfr. C.d.S., Sez. V, 4 agosto 2010, n. 5226).

3.3. Nel caso di specie, tuttavia, da un lato l’istanza di accesso si appalesa troppo ampia e generica, di portata tale da far dubitare che con essa l’E.C. S.r.l. intenda esercitare un controllo generalizzato sulla sfera dei rapporti contrattuali tra la stazione appaltante e l’appaltatore, piuttosto che tutelare i propri interessi. In secondo luogo, come condivisibilmente eccepito dalla difesa della R.F.I. S.p.A., l’istanza risulta sovrabbondante rispetto alle esigenze di tutela che giustificherebbero l’interesse conoscitivo del soggetto. Come è pacificamente ammesso dalle parti, infatti, i crediti che la ricorrente vanta nei confronti della C. S.p.A. non sono mai stati contestati ed anzi in sede di concordato preventivo le è stato riconosciuto un credito complessivo di poco superiore a quello che la stessa ricorrente aveva all’origine rivendicato. Va, quindi, condivisa l’obiezione della resistente, per cui il richiedere l’ostensione di atti che consentano di verificare l’effettiva trasmissione di ogni atto utile al committente per la liquidazione di compensi, in realtà mai contestati ed anzi, non solo riconosciuti, ma tali da fondare la titolarità, in capo all’E.C. S.r.l., di una specifica ed autonoma posizione creditoria in seno all’apposita procedura concorsuale, eccede le ragioni poste dalla l. n. 241/1990 a fondamento dell’ostensione dei documenti da parte della P.A..

3.4. Non possono accogliersi, invece, le opposte argomentazioni avanzate sul punto dalla ricorrente, anche in sede di memoria conclusiva. Ed invero, l’allegazione dell’esigenza di evitare procedure di recupero coattivo del credito appare troppo generica e superata dal dato (pacifico) dell’ammissione della società alla procedura concorsuale per un importo anche superiore alle sue rivendicazioni, con il corollario che la tutela della sua posizione creditoria risulta già garantita per il fatto stesso di detta ammissione. Questo profilo vale altresì a differenziare la fattispecie ora in esame da quella oggetto della decisione (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 29 gennaio 2007, n. 103) menzionata nel ricorso, nella quale l’appaltatore principaledebitore non risulta assoggettato ad alcuna procedura di concordato preventivo ed anzi, è stato citato per risarcimento danni da inadempimento contrattuale dalla stessa stazione appaltante. Donde l’inapplicabilità dei principi ivi affermati (in specie circa la sussistenza di un interesse all’accesso in relazione all’esperibilità di azioni surrogatorie nei riguardi della predetta stazione appaltante) al caso ora in esame, in cui la posizione creditoria vantata dalla ricorrente già trova soddisfazione – deve ribadirsi – in virtù della sua ammissione alla procedura di concordato preventivo.

4. In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

5. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese nei confronti della resistente R.F.I. S.p.A., vista la peculiarità delle questioni trattate. Non si fa luogo a pronuncia sulle spese, invece, nei riguardi della C. S.p.A., non essendosi questa costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter – così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese nei confronti della R.F.I. S.p.A..

Nulla spese nei confronti della C. S.p.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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