Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-02-2011) 19-07-2011, n. 28801

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con provvedimento del 11/1l/2006 il G.I.P. del Tribunale di Genova disponeva l’ammissione al gratuito patrocinio dell’imputato Q. M..

Con successivo decreto del 29/9/2009 il medesimo G.I.P. revocava l’ammissione a seguito di informativa dell’Agenzia delle Entrate che aveva rilevato, per gli anni 2005, 2006 e 2007, la percezione da parte dell’istante di redditi superiori al limite consentito di Euro 9.723,84= (Euro 11.761= per l’anno di imposta 2005; Euro 18.284= per l’anno di imposta 2006=; Euro 13.831= per l’anno di imposta 2007).

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore della Q., lamentando la erronea applicazione della legge ed il difetto di motivazione, laddove il giudice di merito non aveva tenuto conto che il reddito indicato dall’Agenzia delle Entrate faceva riferimento alla somma dei redditi dell’istante e di quelli della madre, ma con costei egli aveva convissuto solo dal 12/9/2005 al 11/9/2006 e pertanto il parziale periodo di convivenza, secondo calcoli matematici, non consentiva di ritenere superato il limite per l’ammissione.

3. Il ricorso è infondato.

Preliminarmente va osservato che avendo la stessa Agenzia delle Entrate richiesto la revoca del beneficio, il provvedimento di conseguente è ricorribile per cassazione (cfr. Cass. (Cass. 5, 6/11/2007, n. 46765, imp. Capuano, rv. 238362).

Va premesso che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1 prevedeva (all’epoca dei fatti) come condizione per l’ammissione al beneficio, che il richiedente abbia un reddito imponibile, ai fini della imposta personale sul reddito, non superiore a Euro 9.723.

La medesima norma, per l’accertamento del requisito reddituale, fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi presentata.

La disposizione, poi, al comma 3, per quanto interessa, attribuisce rilevanza ai fini della determinazione dei limiti del reddito, anche ai redditi che per legge sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Inoltre, ai fini del calcolo del reddito, se l’istante è convivente con altri familiari, si tiene conto anche dei redditi percepiti da questi ultimi, con elevazione del limite di ammissione, per ogni convivente, di Euro 1.032,91 (cfr. D.P.R. n. 115 del 2002, art. 92). Orbene, nel caso di specie, il Q. al momento di avanzare l’istanza di ammissione nel dicembre 2005, non ha indicato di non essere stato convivente nel 2004 e di essere stato convivente con la madre solo per pochi mesi nel 2005; nè per gli anni successivi ha comunicato alcuna modificazione della sua situazione, cosa doverosa ai sensi dell’art. 79, lett. d), D.P.R. cit..

Pertanto, con l’allegazione in ricorso di documentazione anagrafica attestante i limitati periodi di convivenza con la madre, il ricorrente invita ad accertamenti di fatto non consentiti in questa sede di legittimità. Nè la doglianza può essere qualificata come travisamento, in quanto le predette circostanze, come ricordato, non erano state riferite al giudice di merito.

Alla infondatezza del ricorso consegue il suo rigetto ed a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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