Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-12-2011, n. 26695 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 17.5.2004 S.C. proponeva opposizione avverso l’ordinanza, in data 21.4.04, con cui l’ispettorato Centrale repressioni Frodi, sulla base del verbale di contestazione della Guardia di Finanza di Santa Teresa di Riva,gli aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 10.230,13, quale sanzione amministrativa per l’indebita percezione, L. n. 898 del 1986, ex art. 3 di aiuti comunitari (negli anni 1997 e 1998), previsti in favore dei produttori di carni ovine e caprine; era stato accertato che lo S., nelle istanze relative agli anni 1997 e 1998, aveva dichiarato, contrariamente al vero, di aver sottoposto il proprio bestiame ai piani di eradicazione delle malattie infettive, previsti dagli appositi regolamenti emanati dal Ministro della Sanità.

Si costituiva l’Ispettorato Centrale repressione Frodi sostenendo la legittimità di detta ingiunzione.

Con sentenza 1.2.2005 il Giudice di Pace di Santa Teresa di Riva rigettava il ricorso proposto dallo S., rilevando l’infondatezza dell’eccezione dallo stesso sollevata in ordine alla violazione del diritto di difesa e la legittimità dell’ordinanza- ingiunzione con riferimento al verbale di contestazione sottoscritto dallo stesso S..

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione lo S. sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:

1) violazione dell’art. 24 Cost. e L. n. 689 del 1981, art. 18 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4; nullità del procedimento e motivazione illogica e contraddittoria su un punto decisivo della controversia; la Guardia di Finanza,successivamente all’audizione dello S. da parte dell’autorità competente, aveva inviato all’organo ispettivo le proprie controdeduzioni, contenente un addebito nuovo rispetto a quello oggetto di contestazione, laddove si riferiva che lo S. aveva falsamente dichiarato di aver sottoposto i propri animali a detti piani di eradicazione; tali controdeduzioni non erano state comunicate allo S., con conseguente lesione del diritto di difesa e nullità dell’ingiunzione, avendo il Giudice rigettato l’opposizione sulla base del nuovo addebito;

2) violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 13 e 14; nullità della sentenza e del procedimento, posto che il processo verbale della Guardia di Finanza riguardava esclusivamente la mancata irregolare identificazione degli animali,l’omessa istituzione dei registri aziendali e la loro irregolare tenuta e non l’addebito di cui alle controdeduzioni;

3) violazione della L. n. 898 del 1986, art. 2 dovendosi escludere che lo S. avesse reso dichiarazioni false per conseguire indebitamente i finanziamenti comunitari; lo stesso aveva, infatti,correttamente dichiarato di aver sottoposto i propri animali ai piani di profilassi, "per aver presentato regolare richiesta al Servizio Veterinario della ASL di Taormina" nè le disposizioni legislative in materia subordinavano l’erogazione degli aiuti comunitari alla concreta effettuazione dei piani di risanamento che, nonostante le regolari richieste degli allevatori,non sempre venivano effettuati dagli Organi del servizio veterinario pubblico. Il ricorso è infondato.

In ordine al primo motivo si osserva che dalla sentenza impugnata risulta che, con l’originario verbale, era stata contestata dalla Guardia di Finanza l’indebita percezione di aiuti comunitari per gli anni dal 1995 al 1998 e che, a seguito delle osservazioni dello S. (sentito personalmente dall’Ispettorato Centrale Repressioni Frodi in data 18.3.2003) oltrechè della Guardia di Finanza, l’ordinanza di ingiunzione era stata emessa solo per le annate 1997 e 1998.

In tale situazione deve ribadirsi la correttezza dell’iter procedurale seguito dall’ufficio Repressione Frodi, L. n. 689 del 1981, ex art. 18 e deve, di conseguenza, escludersi la lamentata violazione del diritto di difesa.

Priva di fondamento è pure la seconda censura, non potendosi ravvisare alcuna novità dell’addebito in relazione alla contestazione della violazione amministrativa, per le residue annate del 1997 e 1998, già oggetto dell’addebito originario.

Quanto, infine, all’ultima doglianza, si osserva che la richiesta al Servizio Veterinario di sottoporre gli animali ai piani di profilassi non vale, di per sè, ed esonerare il ricorrente dalle violazioni contestategli, riguardanti la mancata identificazione dei capi di bestiame e la irregolare tenuta dei registri di movimentazione degli animali, come risultante dal relativo processo verbale, sottoscritto dallo stesso S.; peraltro, la sentenza impugnata ha dato conto che la dichiarazione del ricorrente, di aver sottoposto gli animali ai piani di eradicazione non era stata confutata con dati oggettivi, nè in sede di verbale nè in sede giudiziale ed ha affermato, con riferimento a quanto dedotto dall’ingiunto in ordine al carattere solo formale delle infrazioni, che per integrare l’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo è sufficiente la mera colpa dell’autore, secondo la giurisprudenza in materia della S.C. (S.U. n. 10508/95; Cass. n. 12397/98).

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Consegue, in base al principio della soccombenza, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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