Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-02-2011) 19-07-2011, n. 28757

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 15/3/2007 il Giudice di Pace di Empoli condannava S.I. per il delitto di lesioni colpose commesse in danno di M.R. e Me.Fr., con violazione delle norme sulla circolazione stradale (acc. in (OMISSIS)).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il P.G. presso la Corte di Appello di Firenze deducendo la violazione di legge ed in particolare dell’art. 222 C.d.S. che impone, in caso di lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale, l’applicazione della sospensione della patente.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

Questa Corte, con giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 2863 del 23/11/2005 Cc. (dep. 25/01/2006), Paolella, Rv.

232881), ha stabilito che con la sentenza di condanna deve essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nei casi previsti dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 222, atteso che la stessa consegue di diritto alla sentenza. Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente al punto della omessa applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Giudice di Pace di Empoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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