Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-02-2011) 19-07-2011, n. 28755

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 7/12/2007 il Tribunale di Palermo condannava B.C. per il delitto di cui all’art. 589 c.p., omicidio colposo in danno di F.E., aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale (acc. in (OMISSIS)). All’imputato veniva irrogata, con le attenuanti generiche, la pena di mesi 8 di reclusione, pena sospesa.

Al B. era stato addebitato che, mentre circolava a bordo della sua auto Peugeot, con a bordo la F., in una strada ad ampia carreggiata ed a senso unico, aveva repentinamente svoltato a sinistra, probabilmente per immettersi nella piazzola di un distributore di carburante. In tale frangente veniva tamponato dall’auto che seguiva ed a cui aveva tagliato la strada ed a causa dell’urto il suo veicolo si ribaltava, provocando il decesso della sua passeggera.

Con sentenza del 22/9/2009 la Corte di Appello di Palermo confermava la pronuncia di condanna.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando:

2.1. la erronea applicazione della legge penale ed il difetto di motivazione, in quanto il sinistro era stato frutto di un tamponamento al cui verificarsi l’imputato non aveva dato alcun contributo causale e male aveva fatto la Corte di Appello ad assolvere l’imputato S.L. conducente dall’auto Ford che aveva provocato il sinistro.

2.2. La violazione di legge ed il difetto di motivazione, in quanto le incertezze sulla ricostruzione del sinistro, non consentendo di superare il "ragionevole dubbio", avrebbero dovuto condurre ad una assoluzione, quantomeno ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2. 2.3. La violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla quantificazione della pena ed al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile in quanto le censure formulate sono in parte manifestamente infondate e per altra parte basate su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità. 3.1. Quanto alla ritenuta responsabilità del B., la Corte di merito, conformemente al giudice di primo grado, ha ritenuto che la prova della improvvisa e negligente manovra di guida dell’imputato, si evinceva dalle seguenti circostanze:

– la collisione era avvenuta tra la parte anteriore centrale della Ford e la parte posteriore destra della Peugeot;

– dopo l’urto l’auto Peugeot del B. aveva lasciato una traccia di frenata verso sinistra a dimostrazione del taglio della strada che stava effettuando;

– il veicolo si era ribaltato sulla destra nonostante la bassa velocità delle due auto (37 km/h la Peugeot 106 e 50-55 km/h la Ford Ka) e ciò era spiegabile solo con il fatto che il veicolo che precedeva era in fase di marcata svolta verso sinistra, ad ulteriore prova di un vero e proprio "taglio" della carreggiata;

– la bassa velocità dell’auto del B., su una strada larga e a veloce percorrenza era spiegabile solo con il suo intento di entrare nell’are di servizio IP sita sul lato sinistro della carreggiata.

Le censure sul punto mosse dalla difesa alla sentenza, esprimono solo un dissenso generico rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.

3.2. Quanto al lamentato difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio e l’omesso riconoscimento del beneficio della non menzione, va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 c.p.. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta, come nel caso di specie, contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (cfr. ex piurimis Cass. 4, 20 settembre 2004, Nuciforo, RV 230278).

Quanto alla non menzione, il beneficio di cui all’art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell’emenda, mediante cui si tende a favorire il processo di recupero morale e sociale; la sua concessione all’imputato non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, rimanendo tuttavia l’obbligo del giudice di merito di indicare, nell’esercizio del suo potere discrezionale, le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all’art. 133 detto codice (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6949 del 12/03/1998 Ud. (dep. 10/06/1998), Pennisi, Rv. 211100).

Nel caso di specie il giudice di merito, nel confermare la pena ed il diniego beneficio, con coerente e logica motivazione, incensurabile in questa sede, ha richiamato la gravità della condotta ed il pericolo cagionato alla circolazione dal B..

3.3. Va infine osservato che il delitto per cui si procede non è prescritto. Infatti, tenuto conto della data del commesso reato ((OMISSIS)) e della concessione delle attenuanti generiche prevalenti, il delitto si prescriveva alla data del 14/12/2010, a cui però vanno aggiunti mesi 8 e gg. 14 di sospensione, per rinvii di udienza a seguito dell’astensione dei difensori (dal 27/6/06 al 3l/10/06; dal 3/7/07 al 13/11/07). Pertanto il termine di prescrizione si è spostato al 28/8/2011 e non si è ancora maturato.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000= in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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