Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-02-2011) 19-07-2011, n. 28754 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 10/7/2008 il Tribunale di Roma, in sede di rito abbreviato, condannava C.A.C. alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed Euro 1.400= di multa, concesse le attenuanti generiche e la diminuente del rito, per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per la detenzione per fini di cessione di gr. 1,449 netti di cocaina, suddivisa in 9 involucri (acc. in (OMISSIS)).

Con sentenza del 12/6/2009 la Corte di Appello di Roma confermava la pronuncia di condanna.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando il difetto di motivazione laddove il giudice di merito, con motivazione apodittica e senza confutare le argomentazioni difensive, era giunto a confermare la pronuncia di condanna.

Dalla mera titolarità del motociclo ove era stata rinvenuta la droga non poteva automaticamente desumersi il suo possesso, tenuto conto che la stessa ben poteva essere stata ivi collocata da altri, con malevoli intenti. Pertanto a fronte di due ipotesi ricostruttive del fatto, entrambe verosimili, illegittimamente ed immotivatamente la corte di merito aveva confermato la condanna, senza superare lo scoglio del "ragionevole dubbio".

Motivi della decisione

3. Le censure formulate sono infondate ed il ricorso deve essere rigettato.

3.1. La Corte di Appello ha ritenuto che la responsabilità dell’imputato emergeva dalle seguenti circostanze:

– sulla base di una segnalazione anonima una pattuglia dei Carabinieri si era recata in via (OMISSIS), innanzi ad un BAR, ove era stato parcheggiato un ciclomotore tg. (OMISSIS);

– detto mezzo risultava appartenere ad un avventore del BAR, l’attuale imputato;

– in un foro del rivestimento della sella venivano rinvenuti 8 involucri contenenti cocaina;

– in udienza di convalida il C. nel protestarsi innocente riferiva che il motociclo era in suo esclusivo uso; in sede di giudizio, precisava che esso era anche in uso al figlio e che inoltre sconosciuti avrebbero potuto posizionare nella sella la droga per "incastrarlo".

Ha osservato la Corte di merito che a fronte della oggettiva presenza della droga sul suo ciclomotore, il C. (gravato da due precedenti specifici) aveva offerto tardive giustificazioni, peraltro basate su meri sospetti e senza indicare specifici motivi per cui qualcuno avrebbe dovuto "incastrarlo". Sulla base di tali argomentazioni, confermava la pronuncia di condanna. Di contro la difesa dell’imputato ha offerto una diversa ricostruzione dei fatti imperniata sulla circostanza che il ciclomotore era in uso anche al figlio e che, in ogni caso ben era possibile che qualcuno che gli voleva male poteva aver messo la droga nella sella.

A fronte di tali contrastanti ricostruzioni della vicenda, correttamente la corte distrettuale, nel motivare il proprio convincimento, ha fatto appello alle emergenze probatorie di fatto ed al criterio della prova logica. Invero, come noto, "in tema di valutazione della prova, atteso il principio della libertà di convincimento del giudice e della insussistenza di un regime di prova legale, il presupposto della decisione è costituito dalla motivazione che la giustifica. Ne consegue che il giudice può scegliere, tra le varie tesi…. quella che maggiormente ritiene condivisibile, purchè illustri le ragioni della scelta operata (anche in rapporto alle altre prospettazioni che ha ritenuto di disattendere) in modo accurato attraverso un percorso logico congruo che il giudice di legittimità non può sindacare nel merito" (Cass. 4, n. 46359/07, imp. Antignani, rv. 239021).

Orbene, la corte distrettuale ha evidenziato che a fronte di oggettive circostanze attestanti il possesso dello stupefacente da parte del C., l’imputato aveva offerto, tardivamente, generiche ipotesi alternative, adombrando la responsabilità del figlio o di terzi interessati a calunniarlo, senza però riferire specifiche circostanze idonee ad asseverare la tesi difensiva. Va ricordato che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", invocata dalla difesa, impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili. In ogni caso il dubbio ragionevole non può fondarsi, come nel caso di specie, su un’ipotesi alternativa del tutto congetturale seppure plausibile (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 48320 del 12/11/2009 Ud. (dep. 17/12/2009), Durante, Rv. 245879).

L’infondatezza del ricorso impone il suo rigetto; consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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