Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-07-2011) 20-07-2011, n. 29087 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L.H.G. ricorre contro l’ordinanza in epigrafe con cui il Tribunale ha confermato il provvedimento a suo carico di custodia in carcere per associazione di stampo mafioso.

2. Deduce in primo luogo la sopravvenuta inefficacia dell’ordinanza coercitiva essendo intervenuta l’ordinanza del Tribunale del riesame oltre i termini previsti dall’art. 309 c.p.p., commi 5 e 10. 3. Si duole che il Tribunale non abbia dato risposta alla censura di nullità dell’ordinanza cautelare perchè non tradotta nella lingua dell’indagato in termini utili e in forma completa e ripropone in questa Sede la medesima questione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è privo di fondamento.

Quanto alla sopravvenuta inefficacia dell’ordinanza è agli atti il dispositivo depositato dal Tribunale del riesame il 7 aprile 2011 e dunque nei termini previsti dall’art. 309 c.p.p..

2. Quanto alla questione di nullità, il ricorrente non tiene conto che la mancata traduzione dell’ordinanza impositiva non influisce sulla validità della misura cautelare in sè, ma semmai sulla legittimità del successivo interrogatorio di garanzia, tenutosi, ove la omessa o incompleta traduzione abbia avuto un tale effetto, in condizioni di mancata difesa sostanziale.

Ne deriva, in questa ipotesi, la sopravvenuta inefficacia della misura della custodia, con il corollario, correttamente tratto anche dall’ordinanza impugnata, che occorre adire il giudice procedente per ottenere la revoca del provvedimento, non essendo conoscibile la sopravvenuta inefficacia nè dal giudice del riesame nè tanto meno da quello della legittimità. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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