Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-07-2011) 20-07-2011, n. 29086 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. D.P.G. ricorre contro l’ordinanza in epigrafe che ha disposto la sostituzione della misura dell’obbligo di dimora con quella della misura cautelare in carcere.

2. Successivamente il ricorrente ha rinunziato al ricorso. Ne seguono le conseguenze espresse nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di trecento Euro alla cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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