T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 26-07-2011, n. 1194

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’art. 1 ter del d.l. 1 luglio 2009 n°78, convertito con modificazioni nella l. 3 agosto 2009 n°102, prevede l’istituto della cd. "emersione", detta altrimenti anche "legalizzazione", ovvero una sanatoria straordinaria, a date condizioni, degli stranieri non appartenenti all’Unione Europea i quali fossero irregolarmente presenti sul territorio nazionale e alla data del 30 giugno 2009 fossero impiegati da almeno tre mesi in attività di lavoro domestico ovvero di assistenza familiare alle dipendenze di datori di lavoro cittadini dell’Unione, ovvero anche non appartenenti alla stessa, purché in tale ultimo caso in possesso dello status di lungosoggiornante.

Fra le condizioni della sanatoria, vi è in particolare l’assenza di pregiudizi penali della gravità individuata dalla legge come ostativa: in ispecie, il comma 13 lettera c) dell’articolo citato prevede che non possano essere ammessi alla procedura di emersione gli stranieri i quali "risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice".

Con il provvedimento impugnato, meglio indicato in epigrafe, è stata di conseguenza respinta la domanda di rilascio di permesso di soggiorno a seguito di emersione presentata dal ricorrente, dopo che certo R.O.E. aveva chiesto nei suoi confronti la legalizzazione stessa, per avere il ricorrente riportato condanna per il reato previsto dall’art. 14 comma 5 ter l. stranieri (doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato), ovvero per il reato previsto e punito dall’art. 14 comma 5 ter del d. lgs. 25 luglio 1998 n°286, così come introdotto dall’art. 1 comma 22 lettera m) della l. 15 luglio 2009 n°94, secondo il quale "Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato", precisandosi in base al successivo comma 5 quinquies dello stesso art. 14 che per tale reato "si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto". Per chiarezza, va precisato che non consta agli atti alcun provvedimento dell’organo competente, il Prefetto, sulla istanza di legalizzazione propriamente detta.

Avverso tale provvedimento, P.O. propone impugnazione con ricorso notificato il 30 ottobre 2010 e articolato in un unico motivo di violazione di legge, nel senso che il precedente penale di cui si è detto non sarebbe a suo dire ostativo.

Ha resistito l’amministrazione, con atto 27 gennaio 2011 e relazione del successivo 4 febbraio, ed ha domandato la reiezione del ricorso.

Con ordinanza 10 febbraio 2011 n°155, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare ed ha contestualmente fissato udienza per la trattazione del merito all’udienza del giorno 13 luglio 2011, alla quale ha da ultimo trattenuto il ricorso in decisione.

Motivi della decisione

Va dichiarata cessata la materia del contendere, per le ragioni di seguito precisate.

1. A corretta interpretazione del d.l. 78/2009 la condanna per il fatto di reato descritto in narrativa è effettivamente prevista come ostativa alla legalizzazione. Essa infatti, in ragione della pena edittale prevista rientrerebbe comunque nelle fattispecie per le quali ai sensi dell’art. 381 c.p.p. è facoltativo l’arresto in flagranza; che poi, in forza della norma speciale pure descritta il legislatore abbia ritenuto di prevedere in proposito l’arresto obbligatorio in flagranza vale a disporre un regime di maggior severità, da ricondurre a quello delle fattispecie, pure ostative, dell’art. 381 c.p.p., e non certo ad apprestare un regime di maggior favore;

2. Peraltro, con sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sez. I 28 aprile 2011 C 61/11, la fattispecie incriminatrice di cui al citato art. 14 comma 5 ter è stata dichiarata in contrasto con il diritto europeo, e in ispecie con la direttiva del Parlamento e del Consiglio 16 dicembre 2008 n°2008/115/CE, recante norme e procedure comuni agli Stati membri in tema di rimpatrio di stranieri irregolari, direttiva cui entro la prescritta data del 24 dicembre 2010 lo Stato italiano ha omesso di dare attuazione;

3. Di conseguenza, così come ritenuto da C.d.S. a.p. 10 maggio 2011 n°8, della norma in questione il giudice dello Stato italiano non può più fare applicazione alcuna ai rapporti non esauriti, fra i quali all’evidenza rientra una fattispecie come la presente, di ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento amministrativo che nega l’emersione sul presupposto di una condanna per un reato previsto da una norma inapplicabile, e quindi abolito.

4. Ciò premesso, in data 12 luglio 2011, la difesa del ricorrente ha depositato memoria, corredata di copia del relativo provvedimento della Prefettura di Cremona, nella quale informa che la p.a si è rideterminata ed ha rilasciato il titolo di soggiorno al ricorrente stesso, il quale ha pertanto così già conseguito per intero l’utilità che avrebbe potuto ricavare dall’accoglimento del ricorso.

5. Le ragioni della decisione, fondate su una pronuncia sopravvenuta della Corte di Giustizia, e l’atteggiamento lealmente collaborativo dell’amministrazione sono giusto motivo per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Compensa per intero le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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