Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-07-2011) 20-07-2011, n. 29084

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. G.P., persona offesa, ricorre contro il decreto di archiviazione indicato in epigrafe deducendo che in violazione dei principi riguardanti il contraddittorio l’opposizione da lei proposta è stata dichiarata inammissibile.

2. Il ricorso è tuttavia inammissibile perchè manifestamente infondato e non specifico.

Il GIP infatti ha ritenuto, con valutazione del tutto ragionevole, che l’opposizione della ricorrente non fosse corredata dalla richiesta di acquisizione di mezzi di prova rilevanti.

La G. lamenta oggi la violazione del contraddittorio, ma nulla esprime in ordine alla valutazione di irrilevanza in base alla quale l’opposizione può legittimamente essere ritenuta inammissibile de plano.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in mille Euro.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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