T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 26-07-2011, n. 1193 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato e depositato in termini la parte istante ha proposto ricorso giurisdizionale dinanzi a questo Tribunale avverso il provvedimento specificato in epigrafe, chiedendo l’annullamento per i dedotti motivi di illegittimità.

Rilevato che l’Amministrazione comunica che intende revocare il detto provvedimento altresì esplicitando l’ulteriore e diverso esito positivo della vicenda, per cui va solo emessa la declaratoria conseguente di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara IMPROCEDIBILE per sopravvenuta carenze di interesse:

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *