Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-07-2011) 20-07-2011, n. 29082

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. G.D., ritenuto responsabile di omesso versamento di cauzione in relazione alla misura della sorveglianza speciale, ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe.

2. Si duole di non essere stato assolto per non aver adempiuto stante la sua impossibilità materiale alla prestazione. La contraria opinione espressa nella sentenza sarebbe viziata da illogicità. 3. Il ricorso è tuttavia inammissibile perchè con esso si ripropongono in questa Sede gli argomenti che la sentenza impugnata ha già confutato e nulla si replica al riguardo di tale confutazione.

In tal modo il motivo dedotto da un lato non è specifico, in quanto non ha ad oggetto la pronunzia di appello, e dall’altro rimette a questa Corte la soluzione della questio facti.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in mille Euro.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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