Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-07-2011) 20-07-2011, n. 29080

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. I.A., ritenuto responsabile di rifiuto di atti di ufficio perchè quale Sindaco del Comune di Tramonti s’era rifiutato di adottare provvedimenti per la bonifica di una discarica, ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe.

2. Deduce in primo luogo vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato in quanto egli s’era attivato per risolvere il problema, disponendo l’apposizione di sbarre segnaletiche e di un cancello nonchè altre iniziative.

Sarebbe stata poi mal valutata l’impossibilità economica dell’Amministrazione.

3. Con un secondo motivo afferma l’avvenuta prescrizione del reato di natura istantanea e non permanente e quindi consumato il 20 marzo 2000 quando vi fu la prima segnalazione al Sindaco.

4. Infine rileva violazione di legge riguardante anche l’ordinanza di sospensione adottata dalla Corte d’Appello il 12 giugno 2009 in relazione alla L. n. 125 del 2008, art. 2 ter, comma 1, in quanto il differimento dell’udienza ivi previsto si riferisce solo ai giudizi di primo grado e in ogni caso il ricorrente non è stato messo in condizione di opporsi perchè, contumace, non è stato avvisato.

Infine l’ordinanza è priva di adeguata motivazione sulla differibilità del processo.

Motivi della decisione

1. Non sussistendo una situazione di evidenza tale da indurre a una soluzione più favorevole, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione.

2. Ed infatti il reato di rifiuto di atti d’ufficio ha natura istantanea e si consuma con il diniego dell’intervento nel momento in cui questo appare necessario e possibile.

Talchè dallo stesso capo di imputazione si ricava che la data del rifiuto si colloca all’atto in cui il GIP del Tribunale di Salerno aveva dato l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori: il 13 settembre 2000. 3. Con la conseguenza che l’estinzione del reato si è verificata il 13 marzo 2008 e cioè già prima dell’ordinanza di sospensione del 12 giugno 2009, della cui legittimità non ci si deve pertanto occupare.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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