Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-07-2011) 20-07-2011, n. 28885

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 16/2/2011, il Tribunale di Venezia, a seguito di istanza di riesame avanzata nell’interesse di V. A., indagato per i reati di falso e truffa aggravata ai danni del SSN ed altri reati minori, confermava l’ordinanza del Gip di Padova, emessa in data 17/1/2011, con la quale era stata applicata al predetto la misura degli arresti domiciliari.

Il Tribunale riteneva sussistente il quadro di gravità indiziaria fondato sulle dichiarazioni della coindagata F.E., suffragate da un vasto compendio di intercettazioni telefoniche ed ambientali. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva sussistente il pericolo di reiterazione del reato, desunto dalla molteplicità dei fatti contestati, sintomo di una personalità proclive al delitto. Avverso tale ordinanza propone ricorso l’indagato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce violazione di legge, in relazione all’imputazione di falso e truffa, che regge la misura cautelare per quanto riguarda la fondatezza del quadro indiziario, con la conseguente ricaduta in termini di infondatezza delle esigenze cautelari riconosciute dal Tribunale.

Al riguardo contesta che nella condotta attribuita al ricorrente sussistano gli estremi del concorso di persona nell’azione materiale di falso e truffa ai danni del SSN poste in essere dalla coindagata F.E.. Costei formando false diagnosi di infertilità e piani terapeutici (a firma apparente di altro medico ginecologo), si procurava dalla Farmacia dell’Ospedale (OMISSIS) un consistente numero di costosi tarmaci con un risparmio del 50% rispetto al costo effettivo degli stessi che poi rivendeva a delle pazienti intenzionate a sottoporsi a terapie ormonali lucrando la differenza, senza che alcun beneficio ne derivasse al V.. Eccepisce, quindi, che il ricorrente non ha posto in essere – in concreto – alcun atto volo ad agevolare la truffa ai danni del SSN essendo egli rimasto all’oscuro di tutto quanto architettato dalla F..

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

In punto di diritto è pacifico che:

"Ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato ( art. 110 c.p.), il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell’evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l’esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perchè in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21082 del 13/04/2004 Ud. (dep. 05/05/2004) Rv. 229200).

Nel caso di specie il Tribunale per il riesame ha compiutamente motivato in ordine alla configurabilità del concorso nella condotta del V. osservando che costui si rivolgeva sistematicamente alla F., chiedendole di procurare i formaci alle sue pazienti, essendo ben a conoscenza che costei non svolgeva attività di farmacista e che rivendeva, a scopo di lucro, tali tarmaci, che le pazienti erano interessate a procacciarsi a prezzi inferiori a quelli che altrimenti avrebbero dovuto pagare (fol.9 e 10).

Il Tribunale, pertanto, ha descritto una condotta di agevolazione dolosa, idonea a facilitare l’esecuzione del reato da parte della F., e quindi pienamente rientrante nei requisiti di fatto indispensabili per la configurazione del concorso di persone nel reato. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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